Esposizione al radon nei luoghi di lavoro: le indicazioni di INAIL

di Redazione tecnica - 28/06/2024

È noto che il Radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti. Se i livelli si tengono bassi all’aria aperta, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il gas possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate. Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor), con una potenziale presenza in ogni luogo di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività in esso svolta.

Esposizione al radon: le indicazioni INAIL per i luoghi di lavoro

Sulla base di queste indicazioni INAIL ha elaborato un documento sul rischio da esposizione al radon nei luoghi di lavoro che, oltre a sintetizzarne le caratteristiche principali e gli effetti sulla salute, ne descrive i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, tenendo conto di quanto introdotto dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032.

In presenza di valori di concentrazione di radon superiori al LdR è obbligo del datore di lavoro/esercente adottare misure correttive per ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in interventi di risanamento. Tuttavia, anche laddove i livelli di radon non superino il LdR, se le condizioni lo consentono, sarebbe opportuno ridurre la presenza del radon a valori più bassi possibile per tutelare la salute dei lavoratori.

Le attività maggiormente a rischio radon

Poiché tipicamente il suolo è la sorgente di radon che fornisce il contributo maggiore ai livelli di radon indoor, le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei (miniere, gallerie, tunnel, ecc.) e quelle al seminterrato e/o pianoterra possono essere maggiormente interessate dal problema, così come le attività lavorative in cui è prevista la movimentazione di grandi volumi di acqua (ad esempio, gli stabilimenti termali).

Tra le situazioni lavorative ove questo rischio non può essere ignorato dal punto di vista della radioprotezione e per cui si definiscono degli obblighi per il datore di lavoro, il d.Lgs. n, 101/2020 identifica:

  • luoghi di lavoro interrati;
  • luoghi di lavoro situati al piano terra e al seminterrato, localizzati nelle aree prioritarie identificate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • specifiche attività lavorative identificate nell’ambito delle azioni previste dal Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR)
  • stabilimenti termali.

Oltre alle situazioni sopra descritte, è bene tener presente che esistono categorie di lavoratori che lavorano per un tempo limitato in una moltitudine di luoghi (temporary workers) come, ad esempio, gli addetti ad attività di ispezione/manutenzione di impianti posti in locali sotterranei, i lavoratori impegnati in attività di restauro o di manutenzione di siti archeologici ipogei, le guide turistiche, ecc. Per queste categorie di lavoratori è più opportuno adottare un approccio radioprotezionistico basato sulla stima individuale dell’esposizione cumulativa al radon (o della dose efficace) che deve tener conto dei livelli di radon e del tempo trascorso nei diversi ambienti in cui hanno lavorato.

Secondo la normativa vigente, per valutare il rischio connesso al radon occorre che un servizio di dosimetria riconosciuto o un organismo in possesso dei requisiti previsti dalla legge determini la concentrazione media annua di radon in aria, con le modalità riportate nell’Allegato II del d.lgs. 101/2020, che fornisce inoltre indicazioni circa il contenuto della relazione tecnica con la quale sono rilasciati i risultati della misurazione.

Ulteriori criteri per l’individuazione dei punti di misura sono contenuti nel PNAR, in particolare per quanto concerne i luoghi che possono essere esentati dalla misurazione.

Misure correttive e interventi di risanamento

Laddove i livelli di radon indoor superano il LdR, quale misura di protezione collettiva, è necessario introdurre accorgimenti tecnici volti ad ostacolare l’ingresso del radon nell’edificio e quindi a ridurre i valori di concentrazione negli ambienti interni.

Questi accorgimenti tecnici, denominati “misure correttive”, “interventi di risanamento” o “azioni di rimedio”, possono basarsi su diversi approcci, la cui efficacia è documentata in letteratura. La scelta dell’intervento più idoneo per la situazione specifica è compito di una figura professionale introdotta dalla normativa vigente: l’esperto in interventi di risanamento (EIIR), ex art. 15 del d.lgs. 101/2020.

L’EIIR deve essere un professionista, con abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili, iscritto all’albo professionale e che abbia frequentato un corso di formazione della durata di 60 ore con verifica finale dell’apprendimento, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici.

Qualora non sia possibile adottare interventi di risanamento o quelli adottati non siano stati abbastanza efficaci da ridurre i livelli di radon al di sotto del LdR, è necessario mettere in atto misure di protezione individuale, a partire dalla valutazione della dose ricevuta da ciascun lavoratore da parte dell’esperto di radioprotezione (EdR), adottando i provvedimenti tipici delle situazioni pianificate di cui al Titolo XI del d.lgs. 101/2020.

Data l’ampia diffusione di radon, eseguire la misurazione della concentrazione di radon, e - se necessario - adottare interventi di risanamento è una misura di prevenzione raccomandata per ogni edificio.

Infine, INAIL ricorda che nel caso di superamento del LdR per il radon nei luoghi di lavoro, l’esercente ha l’obbligo di informare gli organi di vigilanza territoriali (Asl, Arpa/Appa e Inl) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l’invio di una comunicazione recante anche la relazione tecnica inerente i risultati della misurazione. Analoga comunicazione va inviata al termine della verifica di efficacia dell’intervento di risanamento indicando anche una descrizione della tipologia di interventi adottati (art.18 d.lgs. 101/2020).

Esposizione al radon: il documento di valutazione del rischio

Proprio per questo, i documenti inerenti la valutazione del rischio di esposizione al radon sono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR), ex art. 17 d.lgs. 81/2008.

In particolare, il DVR dovrà includere:

  • la relazione tecnica delle misurazioni di radon (a cura del servizio di dosimetria);
  • il documento contenente l’esito delle misurazioni (a cura dell’esercente), che laddove i livelli medi annui di radon non superano i 300 Bq/m3 include anche la valutazione delle misure correttive attuabili;
  • laddove i livelli medi annui di radon superano i 300 Bq/m3, il documento con l’esito delle misurazioni dovrà riportare anche:
    • la descrizione delle misure correttive attuate, sulla base delle indicazioni dell’EIIR (a cura dell’esercente);
    • la relazione tecnica delle misurazioni di radon postrisanamento (a cura del servizio di dosimetria);
    • la relazione con la stima delle dosi individuali, laddove i livelli medi annui di radon post risanamento sono ancora superiori a 300 Bq/m3 (a cura dell’EdR).


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