Fascicolo digitale d’Impresa: in Gazzetta Ufficiale il regolamento del MIMIT
di Redazione tecnica - 29/10/2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2024, n. 251, il Decreto del MIMIT 17 settembre 2024, n. 159, recante il regolamento relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa, in attuazione dell’art. 4, comma 6 del d.Lgs. n. 219/2016.
Fascicolo informatico d’impresa: il regolamento attuativo in Gazzetta Ufficiale
Il decreto stabilisce le modalità e i termini per la gestione e consultazione del fascicolo digitale di impresa, unico contenitore di atti, dichiarazioni e certificati. L’archivio, gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio, sarà accessibile sia da enti pubblici, per le loro finalità istituzionali, sia dai soggetti privati che, con alcuni limiti, possono consultare i documenti relativi all’impresa.
Il decreto è composto dai seguenti articoli:
- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 - Finalità e Accesso al Fascicolo Informatico d’Impresa
- Articolo 3 - Alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa
- Articolo 4 - Tempi e Modalità di Trasmissione
- Articolo 5 - Tassonomia dei Documenti
- Articolo 6 - Conservazione dei Documenti
- Articolo 7 - Consultazione dei Privati
- Articolo 8 - Trattamento dei Dati Personali
- Articolo 9 - Cronoprogramma per l’Applicazione
- Articolo 10 - Invarianza di Spesa
Il decreto contiene anche l’Allegato A, relativo all’articolo 5, comma 1, recante la tassonomia completa dei documenti che possono comporre il Fascicolo Informatico d'impresa:
- Classe 1 - Documentazione tecnica
- Classe 2 - Autorizzazioni, permessi e autocertificazioni
- Classe 3 - Certificati
- Classe 4 - Documenti relativi alle persone dell’impresa
- Classe 5 - Documenti finanziari, previdenziali e assicurativi
- Classe 6 - Iscrizione ad albi e registri
- Classe 7 - Documenti ritenuti di interesse pubblico da parte dell'impresa
- Classe 8 - Verbali dl ispezione e dl controllo
Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta, raccoglie e conserva tutti i documenti pertinenti sia dal punto di vista soggettivo che in relazione all'attività svolta. Mentre i soggetti pubblici hanno accesso diretto e gratuito ai documenti necessari, mentre i soggetti privati possono consultare i dati solo tramite richiesta e pagamento di diritti di segreteria
L’aggiornamento delle informazioni e dei documenti è effettuato dalle dalle amministrazioni e dai SUAP responsabili del rilascio di autorizzazioni e certificazioni, che trasmettono i duplicati informatici dei documenti alla Camera di Commercio per l'inserimento nel fascicolo.
Trasmissione dei documenti al Fascicolo: tempistiche e scadenze
Come riportato nell’art. 4, le amministrazioni sono tenute a trasmettere i documenti entro cinque giorni decorrenti:
- a) dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato al soggetto interessato, ovvero ha acquisito efficacia secondo la normativa ad esso applicabile;
- b) nei casi di SCIA, dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 19, commi 3 e 6 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) per i procedimenti per i quali è previsto un silenzio significativo, dalla scadenza del termine previsto all’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure di quello stabilito dalla normativa ad esso applicabile;
- d) dalla data di ricezione di ciascuno degli stessi da parte del SUAP per i rimanenti documenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), ovvero: provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d’impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del d.Lgs. n. 219/2016; i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui all’articolo 43 -bis d.P.R. n. 445/2000: quelli di cui all’articolo 2, comma 2 del d.P.R. 160/2010, quelli relativi alle verifiche e ai verbali concernenti i controlli effettuati ai sensi dei decreti legislativi di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di impresa e, ove previsto, i relativi elaborati tecnici e allegati e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali e le verifiche eventualmente effettuate sull’attività e sui locali ad essa adibiti.
Le disposizioni del decreto dovranno essere attuate dai SUAP, entro il 26 novembre 2025, che dovranno rendere i dati interoperabili sulla PDND entro 6 mesi dall’adozione del decreto, mentre le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pubblico avranno 4 mesi di tempo per adeguarsi.
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