Fondo Opere Indifferibili: il decreto del MEF in Gazzetta Ufficiale
di Redazione tecnica - 11/03/2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, il Decreto del MEF del 10 febbraio 2023 recante il "Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023" con cui si disciplina la procedura ordinaria di accesso al Fondo da parte delle Stazioni Appaltanti e la procedura di preassegnazione dei fondi.
Fondo Opere Indifferibili: il decreto in Gazzetta Ufficiale
Nello specifico, il Decreto disciplina:
- la procedura ordinaria per l’accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all’art. 1, comma 375, della legge di bilancio 2023 nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti;
- in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalità di verifica dell’importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalità di revoca del contributo da parte dell’amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Avvio della procedura ordinaria
La procedura ordinaria verrà così avviata:
- per il primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, quindi dal 14 marzo 2023, tenendo conto dell’esito della procedura di preassegnazione dello stesso semestre;
- per il secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell’esito delle procedure del primo semestre, della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.
Requisiti per l’accesso al Fondo per la procedura ordinaria
L’accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
- a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili previsti dall’art. 5 ldel Decreto, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;
- b. che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato secondo le modalità previste dal Decreto;
- c. che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
Fermo restando il possesso di questi requisiti, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.
Interventi ammissibili al Fondo Opere Indifferibili e ordine di priorità
L’accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:
- a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;
- b. relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
- c. che siano attuati:
- dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
- dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5 - ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4 -ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
- d. per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.
Gli interventi per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all’assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo lo stesso ordine di priorità.
Per accedere al Fondo, gli interventi devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dell’art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio.
Termine di presentazione delle domande
Ai fini dell’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal 14 marzo al 3 aprile 2023 per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all’art. 1, comma 370, della legge di bilancio 2023.
Dopo la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo fissato per r ciascun semestre, inoltrano l’istanza al Ministero dell’economia e delle Finanze.
Dopo la verifica da parte della RGS della sussistenza dei requisiti di accesso ed entro trenta giorni successivi al termine previsto per ciascun semestre, viene determinata tramite decreto la graduatoria di assegnazione, nel rispetto dell’ordine prioritario previsto dall’art. 5, della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, oppure dell’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione, oltre che dell’ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.
Per le procedure di affidamento del primo semestre andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023 per le quali possono essere assegnate le risorse. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.
Procedura di preassegnazione dei Fondi: verifica e controllo
Il decreto inoltre disciplina la Procedura di preassegnazione del Contributo del Fondo agli Enti Locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato.
In particolare, gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all’art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall’avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis :
- a. le informazioni relative all’avvio della gara;
- b. il fabbisogno finanziario emergente dell’aggiornamento dei prezzari, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell’intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera;
- c. il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal
fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzari,
le risorse indicate al comma 373 dell'art. 1 della Legge di
bilancio, le quali derivano da:
- i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento;
- ii. disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
L’amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall’ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l’assegnazione delle risorse.
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