Fotovoltaico e cappotto in zona vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica?

di Redazione tecnica - 15/10/2024

Il favor della legge verso l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili anche nel caso di installazione degli impianti in area sottoposta a vincolo è un punto fermo ormai in giurisprudenza, come dimostrano le numerose pronunce di annullamento di dinieghi all’autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica: il TAR su fotovoltaico e cappotto termico in area vincolata

Ne è un ulteriore caso la sentenza del TAR Lombardia del 4 ottobre 2024, n. 778, relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico e del cappotto termico su un edificio di interesse storico e inserito in un’area sottoposta a tutela paesaggistica, e per i quali la proprietaria ha presentato insieme al progetto, la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Autorizzazione paesaggistica che necessitava di un doppio passaggio, prima presso la Commissione per il paesaggio dell’ente proposto alla tutela e successivamente della Soprintendenza.

Ne è derivato il rilascio di un'autorizzazione con cui, si invitava il privato a modificare gli elaborati progettuali in funzione delle prescrizioni richiamate nel provvedimento e inibendo nelle more l’avvio dei lavori.

Da qui il ricorso, anche alla luce di orientamenti contrastanti:

  • la Commissione per il paesaggio avrebbe mantenuto una posizione di sostanziale opposizione quanto all’installazione dei pannelli fotovoltaici, mentre avrebbe espresso maggiore disponibilità in relazione al cappotto termico;
  •  la Soprintendenza, al contrario, avrebbe manifestato la propria disponibilità ad assentire alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio principale, con l’adozione però di alcuni accorgimenti mentre avrebbe ribadito la propria posizione di sostanziale chiusura rispetto al cappotto termico.

Nel frattempo, la parte ricorrente ha comunque realizzato parte dell’impianto fotovoltaico per il quale, a seguito di sopralluogo, è stata emessa un’ordinanza di rimozione e di conseguente rimessione in pristino. Anche questo provvedimento è stato impugnato ed è stata presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.

 

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