Gare con offerta al ribasso: attribuzione punteggio

di Redazione tecnica - 15/10/2021

Calcolo del punteggio per offerta economica al ribasso: un intervallo molto stretto tra i punteggi ottenuti significa che la formula utilizzata non è corretta? Si tratta di un aspetto molto interessante e dibattuto nell’ambito delle procedure di gara d’appalto e su cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato è entrata nel merito con la sentenza n. 6735/2021.

Offerta al ribasso: il Consiglio di Stato spiega come attribuire i punteggi

Tale sentenza è stata emessa a seguito del ricorso per la revocazione, da parte dall’aggiudicataria di una gara d’appalto, contro la sentenza n. 1813/2021 del Consiglio di Stato che, respingendo l’appello proposto da un’Azienda Sanitaria contro la sentenza n. 3182/2020 del Tar Campania, sede di Napoli, aveva confermato l’annullamento della procedura e la conseguente delibera di aggiudicazione del servizio.

Nel caso in esame, sia i giudici di primo che di secondo grado avevano annullato la gara per l’illegittimità della formula utilizzata dalla stazione appaltante per calcolare il punteggio da assegnare all’offerta economica, tenuto conto dell’eccessiva compressione dell’intervallo dei punteggi assegnati. Ciò avrebbe indicato una mancanza di proporzionalità della formula e determinato uno scarto tra i concorrenti molto stretto, svuotando di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.

Non solo: secondo i giudici di secondo grado, la lex specialis di gara sarebbe stata incerta sul criterio di assegnazione del punteggio all’offerta economica, facendo in alcuni casi riferimento alla sommatoria dei ribassi e, in altri, al prezzo. Da qui l’annullamento della procedura di gara, senza alcuna indicazione della formula corretta da utilizzare: e questo ha costituito uno dei motivi per cui il Consiglio di Stato ha ammesso il ricorso per revocazione.

Calcolo punteggi gara: la formula inversamente proporzionale

Secondo i giudici della sezione, la sentenza impugnata infatti è affetta da errore di fatto, ossia dall’omesso esame della censura proposta dall’Azienda rispetto alla modalità di calcolo applicato ed eventualmente da applicare. Che è quello che invece è stato fatto con l’analisi del ricorso per revocazione, riformando quanto stabilito originariamente dal Tar di Napoli. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ritendendo che i ribassi offerti dai concorrenti corrispondono, sia in valore assoluto che percentuale, al differenziale di punteggio ottenuto nella gara: considerando che tutti i ribassi offerti sono contenuti in una piccola “forbice”, sarebbe risultata sproporzionata e, dunque, irragionevole una attribuzione di punteggi sulla base di una diversa formula che, avesse utilizzato l’intera gamma di punteggi disponibile e avesse attribuito ad esempio trenta punii al maggior ribasso, ad esempio, e zero punti al minor ribasso.

Se è vero, pertanto, che i punteggi attribuiti alle sei offerte in gara sono contenuti in un intervallo di 1,3 punti (che, su un totale di 30 punti a disposizione, costituisce il 4,3%), è altrettanto vero che tale risultato è coerente con l’intervallo in valore assoluto in cui sono contenuti i ribassi offerti.

Quindi la formula applicata:

  • ha consentito ragionevolmente di applicare il massimo punteggio di 30 punti al prezzo risultante dal maggior ribasso, come previsto dalla lex specialis, e punteggi proporzionali alle altre offerte che avevano invero offerto un ribasso molto vicino al migliore e quindi tutti ragionevolmente ricompresi in un piccolo intervallo;
  •  ha invece la evidente finalità di attribuire decisiva rilevanza alle componenti qualitative dell’offerta ed è pienamente giustificata in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello di cui è causa essendo tra quelle più utilizzate, e non a caso, per l’affidamento di servizi eguali o analoghi in molte altre Aziende dello stesso settore in Italia.

Nel motivare la sentenza, i giudici hanno richiamato la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato orientata nell’ammettere la legittimità della c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prende quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta.

Questo criterio garantisce:

  • un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio;
  • esclude la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso evitando produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte;
  • di individuare ex ante l’impatto sul punteggio economico: cioè che anche un elevato ribasso non può determinare uno scarto elevato di punteggio tra i concorrenti.

Formula inversamente proporzionale: offerta tecnica vs offerta economica

Inoltre tale criterio richiama il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2 l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare.

Quindi la formula adottata, e chiaramente prevista dal capitolato con la conseguenza, ha determinato che l’offerta migliore sul piano tecnico è stata premiata senza che l’assegnazione del punteggio economico, per l’esigua differenza di prezzo offerto, potesse segnare uno “stacco” di rilievo.



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