Gazzetta ufficiale: Regolamento banca dati strutture ricettive destinate a locazioni brevi

di Redazione tecnica - 17/11/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161, recante le “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13 -quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58“.

Ricordiamo che nell’art. 13-quater del decreto-legge dalla legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il comma 4 è stato, successivamente, modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 così come di seguito riportato: “Con decreto del Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo, da  adottare  entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, sono stabilite  le  modalitaà di  realizzazione  e  di gestione  della  banca  di  dati  e  di   acquisizione   dei   codici identificativi  regionali  nonché le  modalità  di  accesso   alle informazioni che vi sono contenute”.

Informazioni da inserire nella banca dati

Arriva, dunque, con scarso tempismo, il decreto che regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati. Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  1. tipologia di alloggio;
  2. ubicazione;
  3. capacità ricettiva;
  4. estremi dei titoli abilitativi;
  5. soggetto che esercita l’attività ricettiva;
  6. codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Parametri omogenei su base nazionale

La Banca Dati, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali ha già ricevuto parere favorevole dal Garante per la Protezione dei Dati.

Decreto non ancora operativo

In verità si tratta di un decreto ancora non operativo in quanto lo diverrà dopo l’attuzione di quanto previsto all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso e cioè che “La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le Regioni e le Province autonome”.

In pratica, dunque, si tratta, in atto, di un provvedimento interlocutorio che potrà essere applicato dopo l’affidamento al soggetto, scelto con procedura ad evidenza pubblica, che sarà relizzata e gestita attraverso una procedura informatica che dovrà essere realizzata dal soggetto preventivamente selezionato.

Protocollo d'intea e Generazione dei codici

Così come disposto al comma 2 dell’articolo 2 del provvedimento, per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell’alimentazione della piattaforma dovrà essere sottoscritto, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto e, quindi, entro il 14 febbraio 2022, un protocollo d’intesa tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome con cui sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità;
  • numero dei posti letto e relative dotazioni;
  • attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
  • attività legate al benessere della persona;
  • aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.


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Documenti Allegati

Decreto 29/09/2021, n. 161