Impianti agrivoltaici e cessione energia: il Fisco sulla tassazione dei ricavi

di Redazione tecnica - 06/03/2025

I redditi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti agrivoltaici sono classificati come redditi agrari, e quindi soggetti a regime di tassazione agevolata, solo al ricorrere di alcune condizioni.

Diversamente, si tratta di redditi di impresa per i quali va applicata la tassazione ordinaria.

Impianti agrivoltaici: reddito agrario o reddito da impresa?

Sul trattamento fiscale dei ricavi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica generata da impianti agrivoltaici avanzati, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 4 marzo 2025, n. 61, chiarendo quando tali proventi possano rientrare nel regime agevolato del reddito agrario e quando, invece, debbano essere tassati secondo le regole ordinarie.

L’interpello è stato presentato da un imprenditore agricolo professionale, iscritto alla sezione dei piccoli imprenditori nel Registro delle Imprese, che possiede un impianto agrivoltaico avanzato installato su un terreno utilizzato per la coltivazione.

L’impianto in questione è conforme alle disposizioni dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 199/2021, che definisce gli impianti agrivoltaici avanzati quelli che garantiscono:

  • l’integrazione tra produzione agricola ed energia rinnovabile senza compromissione della coltivazione principale;
  • l’ottimizzazione dell’uso del suolo, permettendo la prosecuzione dell’attività agricola.

L’istante ha posto i seguenti quesiti:

  1. quale sia il corretto trattamento fiscale dei ricavi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica generata da un impianto agrivoltaico avanzato installato su un terreno destinato all’attività agricola;
  2. se tali ricavi possano essere considerati reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, oppure se debbano essere tassati come reddito d’impresa;
  3. se il limite dei 10 MWh/ha previsto dall’art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 si applichi anche agli impianti agrivoltaici avanzati e in che modo debba essere calcolato ai fini della determinazione della quota di reddito agricolo agevolato;
  4. se esista una correlazione tra l’attività agricola esercitata e la produzione di energia elettrica per poter rientrare nel regime fiscale del reddito agrario.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 1, comma 423, della Legge n. 266/2005, che stabilisce che i ricavi derivanti dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica rientrano nel reddito agrario solo se la potenza installata non supera il rapporto di 10 MWh/ha di superficie agricola utilizzata.

Nel caso in cui la produzione di energia ecceda questa soglia, il reddito derivante dalla cessione dell'energia eccedente è considerato reddito d’impresa e tassato secondo le regole ordinarie.

Inoltre, come specificato nella Circolare n. 32/E del 2009, la produzione e vendita di energia elettrica può essere considerata attività agricola connessa solo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. la quantità di energia elettrica prodotta non deve superare il fabbisogno aziendale oppure il valore della produzione agricola deve essere superiore a quello della produzione energetica;
  2. l’impianto deve essere integrato con l’attività agricola principale e non alterare significativamente la destinazione agricola del terreno.
  3. la potenza installata dell’impianto non deve eccedere un valore proporzionato all’estensione del terreno agricolo di 10 MWh/ha.

Da qui la conferma che:

  • se la produzione di energia rientra nel limite di 10 MWh/ha, i relativi ricavi sono considerati reddito agrario, tassato in modo forfettario ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
  • se la produzione supera tale soglia, il reddito derivante dalla quota eccedente è tassato come reddito d’impresa e soggetto alla disciplina ordinaria.

 



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