Impianti eolici e autorizzazione paesaggistica: illegittimo il diniego basato su un parere tardivo

di Redazione tecnica - 07/06/2024

Il parere contrario di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, successivamente alla chiusura della conferenza di servizi (positiva) prevista per il procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto eolico non può “ribaltare” la decisione già presa delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, motivo per cui l’eventuale diniego all'autorizzazione paesaggistica è illegittimo.

Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2 aprile 2006 tutte le amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge, per cui un eventuale parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia.

Parere di compatibilità paesaggistica tardivo: il diniego di autorizzazione è illegittimo

A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 4818, accogliendo l’appello di un’azienda per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica su un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico, provvedimento scaturito dal parere negativo della Soprintendenza che, a sua volta, aveva portato a un esito negativo del PAUR precedentemente invece approvato in conferenza di servizi.

La società appellante aveva in particolare:

  •  ricevuto l’assenso alla realizzazione del suo progetto da tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ad eccezione della Soprintendenza, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante per impianti destinati ad essere realizzati su aree non soggette a particolari vincoli, era stato considerato dal RUP superabile “sulla base dei contributi istruttori ricevuti dalla Commissione Paesaggio e dal Comitato VIA”;
  • acquisito dalla Regione, proprio grazie all’esito favorevole della conferenza di servizi, anche l’autorizzazione unica (A.U.) ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 con la dichiarazione del suo progetto di impianto eolico quale opera di pubblica utilità indifferibile ed urgente;
  • richiesto, invano anche attraverso l’invio di tutta la documentazione relativa agli aspetti paesaggistici dell’impianto, la conclusione del procedimento PAUR alla Provincia che, invece di prendere atto dei risultati positivi della conferenza, aveva finito per attivare un distinto procedimento di autorizzazione paesaggistica, conclusosi negativamente e adottato anche alla luce del nuovo parere sfavorevole della Soprintendenza, con conseguente diniego del PAUR.

Da qui il ricorso, respinto dal TAR a cui è seguito l’appello, che invece i giudici di Palazzo Spada hanno accolto. In particolare la ricorrente ha richiamato la  regola della concentrazione in un unico procedimento di tutte le autorizzazioni, degli assensi e dei titoli di abilitazione settoriali che avrebbe, infatti, impedito che la compatibilità paesaggistica dell’impianto fosse oggetto di una separata valutazione dopo che anche tale profilo era stato vagliato in modo approfondito nel corso del iter del PAUR, attraverso il modulo della conferenza di servizi. Per altro neanche il diniego era stato adeguatamente immotivato in relazione alle ragioni di incompatibilità paesaggistica dell’intervento.

Consiglio di Stato: il parere reso dopo la conferenza di servizi è inefficace

Spiega il Consiglio che, successivamente alla favorevole conclusione della conferenza di servizi, né la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, né la Commissione per il paesaggio, né tantomeno la Provincia avrebbero potuto validamente esprimere un nuovo parere circa la compatibilità paesaggistica del progetto della società, reiterando il contrario avviso già reso, come nel caso della Soprintendenza, o mutando radicalmente la propria posizione.

Nel procedimento scandito dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa “tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge”, cosicché “il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia”.

Per altro, il parere di un’Amministrazione chiamata a partecipare a una conferenza di servizi in quanto titolare di uno degli interessi pubblici coinvolti nelle determinazioni da assumere, deve necessariamente intervenire entro il termine della conferenza stessa, divenendo altrimenti irrilevante, rectius inefficace.

Di conseguenza, non sono condivisibili le affermazioni del TAR sulla possibilità di prendere in considerazione anche semplicemente “come fatto storico” il diniego di autorizzazione paesaggistica tardivamente emesso dalla Provincia, risultando tale atto, in realtà, insuscettibile di entrare nel quadro procedimentale non (più) in corso di svolgimento e perciò di produrre qualsiasi effetto e non solo quello suo tipico, come ritenuto dal giudice di primo grado.

In conclusione, per mutare il proprio avviso espresso in conferenza dei servizi, l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare, eventualmente, il suo potere di autotutela nelle forme consentite dalla legge e non limitarsi ad esprimere al di fuori dalla conferenza di servizi e successivamente alla conclusione di essa il suo parere contrario alla realizzazione dell’intervento de quo.

L'appello è stato quindi accolto, annullando il diniego di autorizzazione paesaggistica in quanto illegittimo.



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