Impianti FER: niente incentivi con il frazionamento artificioso della potenza

di Redazione tecnica - 24/03/2025

Il diniego di accesso agli incentivi per impianti a fonti innovabili non rappresenta un provvedimento sanzionatorio, bensì una constatazione della mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi per ottenere le agevolazioni.

Diniego pienamente legittimo quindi, quando non vi siano i presupposti per poterli utilizzare, come nel caso di un frazionamento artificioso degli impianti finalizzato a non superare la potenza entro cui la tariffa incentivante è concessa.

Incentivi FER: no al frazionamento artificioso degli impianti

Ed è quanto accaduto nel caso affrontato dal TAR Lazio con la sentenza del 13 febbraio 2025, n. 3235 con cui ha respinto il ricorso sul diniego di accesso agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico, con particolare riferimento a tre impianti eolici onshore riconducibili in realtà a un unico impianto.

Il provvedimento adottato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), si basa su due elementi fondamentali:

  • il mancato completamento dell'impianto entro i termini previsti per l’accesso agli incentivi.
  • l'accertamento di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che ha portato a considerare i tre impianti eolici per cui erano state presentate le domande come un unico impianto unitario, con una potenza cumulativa superiore alla soglia per l’accesso diretto agli incentivi.

Uno degli aspetti centrali del rigetto dell’incentivazione è il principio del divieto di frazionamento artificioso della potenza degli impianti, stabilito dall’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016.

La norma prevede che il GSE verifichi la presenza di elementi indicativi di un frazionamento artificioso, che possa configurare una violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, in base al quale gli incentivi decrescono con l’aumentare della dimensione degli impianti.

In particolare, l’art. 29 stabilisce che in caso di impianti riconducibili a un'unica iniziativa imprenditoriale, il GSE li consideri come un unico impianto con potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e ridetermini la tariffa spettante.

Qualora il frazionamento abbia comportato una violazione delle regole di accesso agli incentivi, il GSE può disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme già erogate.

Nel caso in esame, il TAR ha confermato l’impostazione del GSE, rilevando plurimi elementi sintomatici di frazionamento artificioso, tra cui:

  • la contiguità catastale degli impianti, che risultavano posizionati su particelle adiacenti.
  • la coincidenza delle date di inizio lavori, delle volture dei titoli e delle entrate in esercizio, segno di un’operazione pianificata per eludere il meccanismo normativo.
  • la variazione catastale avvenuta a ridosso del termine per l’entrata in esercizio degli impianti, che ha rafforzato il sospetto di un frazionamento strategico.

Sul punto, il giudice ha chiarito che il divieto di frazionamento artificioso è un principio generale dell’ordinamento e si applica anche in assenza di una specifica norma per ogni tipologia di incentivo.

Termini di completamento dell'impianto

Oltre al frazionamento artificioso, il diniego dell’incentivo è stato motivato dal mancato rispetto del termine per il completamento dell’impianto.

Il TAR ha ribadito che il soggetto richiedente ha l’onere di dimostrare il completamento dell’impianto entro i termini previsti. In questo caso, il ricorrente ha giustificato il ritardo con presunti disservizi del gestore della rete elettrica, che avrebbero impedito l’avvio dell’impianto nei tempi previsti.

Tale giustificazione non è stata ritenuta sufficiente, tenendo conto anche del fatto che il provvedimento del GSE non ha carattere sanzionatorio, ma è un atto vincolato che si limita ad accertare la mancata sussistenza dei requisiti per l’incentivazione. Da questo punto di vista, la buona fede o l’assenza di colpa del richiedente non possono essere invocate per ottenere incentivi in assenza dei presupposti normativi.

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto: il GSE ha piena discrezionalità tecnica nell’accertare la sussistenza dei requisiti in un procedimento che ha natura vincolata e non sanzionatoria, che mira a garantire l’integrità del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili.

 



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