Impianti fotovoltaici in aree agricole: lo stop è legge

di Redazione tecnica - 17/07/2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. n. 63/2024 (c.d.  “Decreto Agricoltura”) con cui si confermano le disposizioni di contenimento sull’uso del suolo agricolo per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici o per l'implementazione di quelli già esistenti, fatti salvi quelli destinati al c.d. "Parco Agrisolare”, finanziati con Fondi PNRR.

Stop nuovi impianti fotovoltaici in aree agricole: la legge in Gazzetta Ufficiale 

Ricordiamo che secondo quanto previsto dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, è vietata l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

Uno stop fortemente voluto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, come confermato dalle parole del ministro Francesco Lollobrigida, secondo il quale si è posta così fine “alla installazione selvaggia del fotovoltaico a terra”, questione più volte sollevata anche dalle Regioni, in riferimento all’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione dei modul (attività per la quale è stato da poco emanato il Decreto del MASE del 21 giugno 2024).

Il compromesso rispetto alle esigenze di tranisizone energetica e di raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del PNIEC (40 GW di fotovoltaico entro il 2030) sarebbe stato ottenuto con il salvataggio del c.d. “Agrivoltaico”, ovvero degli impianti sollevati da terra, permettendo così la coltivazione del suolo sottostante.

Installazione impianti fotovoltaici in zone agricole: le eccezioni al divieto

Il Decreto prevede alcune eccezioni al divieto, riguardanti:

  • gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, ad esempio quelli realizzati nell’ambito delle CER (Comunità energetiche rinnovabili);
  • gli impianti relativi a progetti di agrivoltaico;
  • gli impianti da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali.

Le novità della legge di conversione

Il divieto all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici in aree agricole riguarda l'art. 5 del Decreto Legge, che in fase di conversione è stato modificato.

Nel dettaglio, è stato inserito il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 prevedendo che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sia consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere:

  •  a) (siti ove sono già installati impianti della stessa fonte), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata,
  • c) (cave e miniere cessate, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati);
  • c-bis) (siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo FS e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali);
  • c-bis.1) (siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali);
  • c-ter) n. 2) (aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole distanti non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento) e n. 3) (aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri) del comma 8.

Si confermano le eccezioni al divieto per 

  • CER;
  • progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del medesimo piano;
  • progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Inoltre si inseriscono:

  • il comma 2 -bis, che prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree adibite all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. La disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso;
  • il comma 2 -ter che inserisce il comma 423-bis all’art. del Legge n. 266/2005, disponendo che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari. Si tratta di una disposizione che si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.


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