Impianti fotovoltaici in centro storico: necessaria l'autorizzazione paesaggistica
di Redazione tecnica - 21/05/2023
Sebbene nel frattempo sia intervenuto il D.L. n. 17/2022, con il quale le procedure per l’installazione di pannelli fotovoltaici sono state ulteriormente semplificate anche nel caso di centri storici e aree vincolate, è necessario comunque procedere con una comunicazione di inizio lavori e rispettare le prescrizioni previste nell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.
Panelli solari in centro storico: ok al procedimento semplificato
Conferma ne è la sentenza n. 323/2023 del Tar Sardegna, con la quale è stato confermato l’ordine di demolizione di alcuni pannelli solari, installati sul tetto di un condominio situato in centro storico e per i quali non era stata fatta alcuna CILA né richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
Secondo il ricorrente l’intervento in questione ricadeva nella categoria dell’edilizia libera, richiamando in proposito:
- l’art. 6 del DPR n. 380/2001, rubricato “attività libera edilizia” che al comma 1, prevede tra gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo edilizio, al punto “e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici”;ù
- l’art. 15 della l.r. n. 23/85, rubricato “interventi di edilizia libera”, che al comma 1, dispone che “i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio: (…) j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici”.
Il TAR ha invece evidenziato come il ricorrente non abbia nemmeno inoltrato la comunicazione di inizio lavori e che, secondo il Regolamento Edilizio vigente, era vietato posizionare nelle pareti esterne (comprese quelle orizzontali) apparecchiature tecnologiche (tra le quali rientrano senz’altro i pannelli solari) che non risultano in armonia architettonica con le pareti del fabbricato ed il suo intorno, visibili da altri spazi pubblici e prive di accorgimenti volti a mascherare i macchinari, disponendo che “Nelle nuove costruzioni o nella modifica di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione nel tempo delle strutture stesse. Nelle stesse pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, apparecchiature tecnologiche a meno che il progetto non preveda armonicamente una loro sistemazione nelle pareti, secondo accurate scelte di carattere funzionale ed architettonico… Per le unità di condizionamento visibili dalla strada o da altri spazi pubblici è prescritta l’adozione di accorgimenti volti a mascherare il macchinario.”.
L’intervento quindi non era rispondente a quanto previsto dal punto A.6 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, per il quale non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica in caso di:
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, qualora siano posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In questo caso invece i pannelli erano posizionati sul lastrico solare ed erano inclinati e visibili dalle strade circostanti., Di conseguenza, l’intervento rientrava invece nel punto B.8 dell’allegato al Decreto il quale prevede invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per l’“installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”.
Né può ritenersi che la nuova normativa nel frattempo intervenuta, ossia il DL n. 17/2022 fosse applicabile ratione temporis alla valutazione di legittimità del provvedimento in esame e restando - eventualmente - suscettibile di valutazione in caso di presentazione di una nuova futura istanza da parte dello stesso ricorrente.
Stesso discorso sull’autorizzazione paesaggistica: l’intervento in questione, rientra nella categoria degli “interventi e opere soggette a procedimento semplificato”.
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