Impianti di riscaldamento a gas: quando e come utilizzarli questo inverno
di Redazione tecnica - 09/10/2022
Nuovi limiti temporali per l’utilizzo degli impianti di riscaldamento a gas naturale e riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti: sono questi i contenuti principali del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, con cui sono state definite le misure da applicare per il prossimo inverno, come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Riduzione ore di esercizio e temperatura impianti di riscaldamento: il decreto del MITE
In particolare, si dispone che il periodo di accensione degli impianti venga ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento degli impianti durante la stagione invernale 2022-2023 sia ridotto di 15 giorni: la data di inizio è posticipata di otto giorni, mentre gli impianti dovranno essere spenti una settimana prima del consueto.
Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
- Zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Inoltre, i valori di temperatura sono ridotti di 1° C. A questo proposito, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Deroghe ed esenzioni
Deroghe previste in caso di situazioni climatiche particolarmente rigide: le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, potranno infatti autorizzare l’accensione degli impianti termici anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Nel Decreto sono state anche disposte delle esenzioni dalle nuove disposizioni: le riduzioni non riguarderanno gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli asili nido, piscine, saune e assimilabili; gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria; infine deroghe previste anche per gli edifici dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
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