Imposta di bollo e fatturazione elettronica: alcuni chiarimenti dal Fisco
di Redazione tecnica - 11/01/2022
Imposta di bollo nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione: i due euro sono dovuti oppure no? Inoltre è obbligatorio emettere la fattura elettronica? Si tratta di due interessanti quesiti a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta n. 7/2022.
Imposta di bollo e fatture emesse della Pubblica Amministrazione: la risposta del Fisco
Le domande sono poste da un Istante che sta progettando un sistema di digitalizzazione delle procedure per i pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo agli indennizzi riconosciuti per violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Proprio sull’argomento, il Fisco ha preliminarmente osservato che tali indennizzi sono disciplinati dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 recante “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile".
Esso dispone:
- al comma 1 che, al fine di ricevere il pagamento delle somme
liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, di durata
semestrale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
attestante:
- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
- l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito;
- l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
- la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 dello stesso articolo;
- al comma 3 che “Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, (...) sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli (...), anche a mezzo di soggetti incaricati";
- al comma 5 che "L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ...";
- al comma 9 che “Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori”. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro";
- al comma 10 che "Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale".
Imposta di bollo: la normativa di riferimento
Entrando nel merito della questione sull’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che essa è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 prevede che ne «Sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa».
In particolare, ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, Parte I, l’imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in misura fissa di 2 euro, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" quando la somma indicata supera 77,47 euro.
Sono esenti invece dall'imposta di bollo "le fatture ed altri documenti della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all'IVA", come previsto dall'art. 6 dell'Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972.
Se ne ricava che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni soggettate ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo. Sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2 euro solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Obbligo di emissione di fattura elettronica
Per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica, il Fisco osserva che, ogni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione (che sia per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva), essa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, come stabilito dalla legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma l3- duodecies dell'art. 10, D.L. n. 201/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 214/2011.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica sia nei rapporti B2B ("business to business") che B2C ("business to consumer").
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