Imprese e opere pubbliche: aiuti anche senza il collaudo

di Redazione tecnica - 08/03/2022

Gli aiuti previsti dal decreto Sostegni-Bis a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione: lo ha chiarito l’Anac con la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022, inerente una richiesta di parere per un’istanza di compensazione presentata da un’impresa appaltatrice a una Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021, convertito in legge n.10/2021.

Sostegni-bis: aiuti alle imprese appaltatrici anche senza collaudo

Come specificato nella delibera, la richiesta era stata respinta più volte, con la motivazione che alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021 del d.l. n.73/2021, il contratto «risultava concluso a tutti gli effetti di legge». Da qui il dubbio: secondo il richiedente, dalle disposizioni dell’art. 1-septies sopra richiamato non si evince con chiarezza se la compensazione prevista dalla legge n. 106/2021 possa ritenersi applicabile anche nel caso di lavori conclusi alla data di entrata in vigore della legge e per i quali siano stati già emessi il certificato di ultimazione lavori, il certificato di regolare esecuzione e il CEL, con liquidazione della rata di saldo.

Preliminarmente, ANAC ha ricordato che con il D.L. n. 73/2021 è stato appunto introdotto all’art. 1-septies, un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021.

Il collaudo di opere pubbliche

Il collaudo costituisce l’atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori, e ne costituisce momento saliente e necessario che l’amministrazione ha il diritto-dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera.

Come specificato dall'Autorità, la materia di collaudo di opere pubbliche è disciplinata dall’art. 102 e dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), oltre che dagli artt. 215 e segg. del d.p.r. 207/2010. Più in dettaglio, al fine di stabilire il momento in cui, possa ritenersi concluso il procedimento di esecuzione dei lavori pubblici, il comma 2 dell’art. 102 stabilisce che:

  • i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
  • per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
  • per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
  • il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre al comma 3 l’art. 102 stabilisce che il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Infine, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza dello stesso termine.

Validità del certificato di collaudo o del certificato di esecuzione

L’Autorità ha inoltre aggiunto che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il rapporto contrattuale tra le parti, dovendo il committente approvare il collaudo, atto con il quale l’amministrazione manifesta la volontà di accettare l’opera eseguita dall’appaltatore in quanto rispondente al progetto commissionato e definisce il rapporto d’appalto. Nel caso di silenzio inerzia da parte dell’Amministrazione, il collaudo diviene definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita, decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio.

Quindi solo l’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’amministrazione competente rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica. Le stesse considerazioni possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione.

Compensazione prezzi si può chiedere anche senza collaudo

Ne consegue che l’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, trova applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Tale riconoscimento della compensazione è coerente con la ratio dell’art. 1-septies, volta a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di compensazione e, quindi, di sostegno - straordinario e temporaneo - con l'obiettivo di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel corso del 2021. L’interpretazione ampia della norma è stata supportata anche dalle modifiche recate alla stessa dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che all’art. 1, comma 398, ha previsto l'estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dallo stesso art. 1-septies della l. 106/2021.

Quindi, nel caso in esame la stazione appaltante dovrebbe riconoscere all’appaltatore la misura di sostegno prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 e nei limiti indicati dalla norma, dato che al momento dell’entrata in vigore della predetta legge non era ancora intervenuta l’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

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