Inarcassa: confermata la deroga al minimo soggettivo 2022
di Redazione tecnica - 11/02/2022
Redditi professionisti e obblighi contributivi: Inarcassa ha fissato a 16.310 euro la soglia sotto la quale è possibile richiedere per il 2022 la deroga al minimo soggettivo.
Cos’è la deroga al minimo soggettivo
Come disposto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza, la deroga al minimo soggettivo permette a chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo, di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa.
Per il 2022, Inarcassa ha quindi specificato che il professionista che prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 16.310 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Deroga minimo soggettivo: i servizi garantiti
La deroga prevede che nel corso dell’anno per cui viene richiesta, rimangono comunque garantiti:
- i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti);
- la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero);
- l’opportunità di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Attenzione però: il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti, ossia il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno in corso.
Requisiti per chiedere la deroga
I professionisti che intendono avvalersi della deroga, devono possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La domanda di deroga va presentata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica sulla piattaforma Inarcassa Online.
Qualora il professionista si iscriva ad Inarcassa dopo il 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso andrà presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione.La domanda può essere inviata esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
Ricordiamo che è necessario presentare la dichiarazione reddituale 2022 entro il 31/12/2023, pena revoca automatica della deroga, con conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.
Riduzione anzianità contributiva ed eventuale riscatto
Infine Inarcassa precisa che la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
Gli importi non versati potranno essere riscattati entro i 5 anni successivi. La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.
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