Incentivi funzioni tecniche e centrali di committenza: i chiarimenti della Corte dei Conti

di Redazione tecnica - 26/09/2024

Come si attribuiscono gli incentivi alle funzioni tecniche nel caso in cui l’affidamento venga delegato, tramite convenzione tra Comuni, a una stazione appaltante qualificata?

Funzioni tecncihe: attribuzione degli inventivi al personale della CUC

A dirimere il dubbio sull’applicazione dell’art. 45 del d.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) è la Delibera della sez. controllo Lombardia della Corte dei Conti del 16 settembre 2024, n. 196, con cui è stata chiarita la ripartizione del fondo del 20% nel caso di convenzione tra due Comuni per lo svolgimento delle procedure di gara da parte della Stazione Appaltante qualificata di uno dei due enti.

In particolare è stato richiesto se “il 25% della quota incentivi da riconoscersi in favore del personale della Stazione Appaltante Qualificata per aver svolto la fase di affidamento, vada calcolata sul totale della quota incentivi di cui al co. 2 dell'art. 45 oppure sull'80% destinato al personale, previo, dunque, scorporo, a monte, della componente incentivo del 20% (fondo innovazione) da destinarsi, invece, al comune titolare dell'appalto”.

Attribuzione degli incentivi alla CUC nel "vecchio" Codice Appalti

Ripercorrendo la normativa del Codice dei Contratti Pubblici, la magistratura contabile ha ricordato che il comma 2 dell’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 intestava in capo agli enti ricorrenti ad una centrale unica di committenza la possibilità di destinare il fondo per gli incentivi tecnici, o una parte di esso, ai dipendenti della centrale stessa, e senza alcun limite se non quello del 2%; ciò differentemente dal comma 5, secondo cui una parte del fondo incentivante può essere destinato al personale della centrale unica di committenza nel limite del 25% e su richiesta della medesima. In riferimento all’esclusione della componente del 20% dal tetto massimo del 2%, essa riguardava soltanto “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”.

Di conseguenza, con il d.Lgs. n. 50/2016 era rimessa alla facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici la previsione dell’ammontare delle somme da destinare al fondo incentivante e nello specifico da riconoscere alla centrale unica di committenza, senza alcun obbligo regolamentato dalla legge.

In caso di ricorso alla centrale unica di committenza, difatti, la stazione appaltante poteva determinare, in sede regolamentare e nella convenzione di costituzione/adesione alla CUC stessa, se e in che parte destinare il fondo incentivante al personale dipendente di quest’ultima, specificando le modalità di determinazione ed erogazione delle somme.

Attribuzione degli incentivi alla CUC: cosa prevede il nuovo Codice Appalti

Per quanto riguarda il nuovo Codice, esso riconosce alla stazione appaltante o ente concedente la facoltà di determinare somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, secondo proprie determinazioni in ordine alle modalità di definizione del predetto incentivo (art. 45).

Precisamente, il comma 8 dispone che “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2”.

Rispetto alle precedenti previsioni dei commi 2 e 5 dell’art. 113 del previgente codice dei contratti pubblici, il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice dispone che le amministrazioni o gli enti deleganti possono destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25% per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte.

Ne deriva che le attività tecniche incentivabili sono quelle individuate nell’allegato I.10 al d. lgs. n. 36/2023, nella misura non superiore al 2% a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Si tratta di un elenco tassativo, che riproduce ancor più analiticamente le attività indicate dall’art. 113 del vecchio codice dei contratti pubblici.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (alle attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Ne deriva che non c’è alcun impedimento che porti a escludere, dalla base di calcolo del 2%, la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2%.

Il parere della Corte dei Conti

In caso di ricorso alla centrale di committenza per le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla CUC risulta quindi quella del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al comma 2 dell’art. 45.

Concludono quindi i magistrati contabili, in relazione alla fase di affidamento alla CUC, la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023, fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dello stesso art. 45.



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