Incentivi funzioni tecniche: il MIT sugli interventi in somma urgenza

di Redazione tecnica - 03/06/2024

È possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del "vecchio" Codice dei Contratti Pubblici?

Procedure in somma urgenza: si applicano gli incentivi per le funzioni tecniche?

La domanda è stata posta da una SA al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT. Nello specifico, la stazione appaltante ha richiamato il parere del Consiglio di Stato del 29 luglio 2021, n. 1357, nel quale Palazzo Spada ha precisato che “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”.

Sempre la stessa stazione appaltante ha richiamato il nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023), che non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc.), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Da qui il dubbio, perché sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria".

Il Parere del MIT

Il MIT, con il parere del 17 aprile 2024, n. 2444 ha invece espresso un giudizio negativo: i lavori citati sono stati svolti in vigenza del d.Lgs. n. 50/2016 e fanno riferimento quindi all’art. 113. Secondo l'orientamento consolidato di varie Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo, “Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza…, non sono incentivabili” e “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).



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