Incentivi funzioni tecniche: il MIT sul Regolamento

di Redazione tecnica - 19/06/2024

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati anche per affidamenti svolti prima dell’approvazione del regolamento previsto dall’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016?

La risposta è sì, purché la Stazione Appaltante abbia previsto gli incentivi nei quadri economici degli appalti, mentre la costituzione ex post del Fondo è ammessa qualora ci sia l’adeguata copertura in bilancio che giustifichi la variazione del quadro economico.

Incentivi funzioni tecniche: cosa succede se il regolamento è approvato dopo l’affidamento?

A spiegarlo è il Supporto Giuridico del MIT con il parere del 17 aprile 2024, n. 2576, in risposta a una stazione appaltante sull’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi a procedure avviate prima dell’approvazione del regolamento, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del D.L. n. 121/2021.

In particolare, l’Amministrazione ha avviato alcune procedure di gara nel 2018, di cui alcune ancora in fase di esecuzione; in fase di affidamento, non ha applicato integralmente la disciplina sugli incentivi ma le risorse sono state accantonate nei quadri economici delle procedure di gara, senza costituire però l'apposito fondo sulla contabilità dell'Ente.

Da qui i quesiti:

  • se sia possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione per tutte le prestazioni fornite a far data dall'avvio delle relative procedure;
  • se sia possibile costituire ex post il Fondo e prevedere la ripartizione almeno per le prestazioni fornite da ora in poi.

Il parere del supporto giuridico del MIT

Per dirimere la questione, il MIT ha per prima cosa richiamato la deliberazione n. 16/2021 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie sulla tardiva approvazione del regolamento, la quale, dopo aver evidenziato come il principio del tempus regit actum possa trovare un contemperamento a tutela, peraltro, del legittimo affidamento, in particolare, qualora la fase liquidatoria non si sia conclusa, ha richiamato l’art.5, comma10, del D.L. n. 121/2021, che, in ipotesi similare, ha riconosciuto “che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture in cui le procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 anche se gli stessi lavori sono stati eseguiti prima della entrata in vigore del predetto regolamento”.

Non è possibile però liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in considerazione del chiaro tenore normativo e dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell’Ente. Questo perché è attraverso la costituzione del fondo che l’amministrazione vincola una quota parte delle risorse stanziate per l’appalto agli incentivi per il personale, le quali, in tal modo, entrano nella programmazione dell’appalto stesso, ricevendo copertura finanziaria.

Costituzione ex post del Fondo

Sulla possibilità di costituire ex post il Fondo, il MIT ricorda che la sezione regionale della Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 131/2022, ha riconosciuto come, in astratto e a priori, non possa escludersi “che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell’importo a base di gara) trovino copertura in bilancio”, ammettendo, quindi, la possibilità della loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico.

In particolare, l’eventuale successiva inclusione nel quadro economico deve ammettersi se giustificata da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza, a fronte di una motivazione rafforzata, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e, al contempo, della complessità delle attività svolte, in quanto, diversamente, “appare sintomatica di un difetto di programmazione”.



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