Inconferibilità incarichi ai professionisti: nuova delibera ANAC

di Redazione tecnica - 27/11/2022

Un professionista che abbia già prestato la propria attività a un’Amministrazione Comunale non può essere nominato responsabile all’interno dello stesso ente prima che siano trascorsi due anni, ai sensi dell’art. del D.Lgs. n. 39/2013.

Inconferibilità incarico a professionista: la delibera ANAC

A stabilirlo, ribadendo con forza questo principio, è ANAC, con la delibera n. 550 del 16 novembre 2022, a seguito del procedimento avviato nei confronti di un’Amministrazione Comunale che aveva conferito l’incarico di Responsabile di un Ufficio Tecnico Comunale a un professionsita che aveva svolto già diversi incarichi nei due anni antecedenti l’assunzione.

Secondo il Comune l’inconferibilità non era applicabile perché l’attività professionale esercitata dall’interessato non sarebbe stata svolta in modo stabile e continuativo.

Nel valutare il caso, ANAC ha ricordato quanto disposto dall’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa

Le ipotesi di inconferibilità

La norma, spiega l’Autorità, prevede due distinte ipotesi di inconferibilità:

  • l’aver svolto incarichi e cariche presso enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico;
  • l’aver svolto attività professionale in proprio se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Secondo ANAC, nel caso in esame, non vi sono dubbi sulla sussistenza dell’inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, anche nei confronti di coloro che svolgano attività professionale a favore dell’amministrazione che successivamente conferisce l’incarico.

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

  • a) avere svolto, nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico (“periodo di raffreddamento”), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico;
  • b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Inoltre sul cd “periodo di raffreddamento”, è stata richiamata la delibera Anac n. 445/2020 secondo cui “Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell’esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l’effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell’incarico inconferibile”.

L’interesse pubblico alla tutela dell’immagine e all’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia della stessa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attività della pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono quindi considerarsi prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità.

Sulla base di tutti questi presupposti ANAC ha quindi deliberato l’inconferibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013, oltre che l’impossibilità per i componenti dell’organo conferente, di  conferire per 3 mesi tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto 39/2013.



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