Infortuni in cantiere: nessun esonero di responsabilità per il datore di lavoro

di Redazione tecnica - 27/11/2023

Nessun esonero di responsabilità si può configurare in capo a un datore di lavoro in caso di infortunio in area a rischio, anche se il lavoratore abbia messo in atto comportamenti trascurati.

Sicurezza in cantiere: le responsabilità del datore di lavoro

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 22 novembre 2023, n. 46841, confermando la condanna a carico del titolare di un’impresa a seguito dell’infortunio per caduta dall’alto di un proprio dipendente, in un’area totalmente sprovvista di parapetto.

All’imputato erano stati addebitati l'imprudenza, la negligenza e l'imperizia e la violazione dell'art. 64, comma 1 lett. a) (in relazione all'allegato IV), d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), per avere omesso di adottare misure idonee a non esporre i lavoratori al rischio di caduta nelle zone non protette come le scale fisse che conducevano ai piani superiori e ai pianerottoli dell’area di lavoro completamente privi, sui lati aperti, di parapetto normale, di ringhiera o di altra difesa equivalente, oltre che dell'art. 37 del d.lgs n. 81/2008, per avere omesso di assicurare allo stesso una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e di sicurezza.

Il comportamento del lavoratore non sgrava dalle responsabilità

Da parte sua, il titolare sosteneva di aver comunicato telefonicamente ai lavoratori di non operare nell’area a rischio e che il dipendente avrebbe disatteso l’ordine, configurando una condotta abnorme e imprevedibile, tanto più che era stato nominato un preposto, incaricato di sovraintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori di obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza di lavoro,secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs 81/2008.

La Cassazione non è stata dello stesso avviso: secondo gli ermellini, in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

Esonero responsabilità solo se il responsabile ha effettivamente adottato ogni possibile cautela

All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente.

In questo caso, invece il dipendente si era recato sul luogo dov’è avvenuto l’incidente proprio con l’obiettivo di poratre a termine la propria attività e non per scopi personali, senza che il preposto facesse nulla per fermarlo.

Le responsabilità di terzi non sono motivo di esonero per il datore di lavoro

Inoltre anche l’eventuale responsabilità di terzi non esclude quella del datore di lavoro, posto che nel caso di specie erano presenti, semmai, più figure di garanzia e più soggetti obbligati. L'imputato avrebbe dovuto adeguare e, se del caso far adeguare il sito prima di disporre che i suoi dipendenti vi prestassero l'attività lavorativa.

D'altronde in tema di sicurezza sul lavoro, vige il principio della c.d. "causalità additiva", in forza del quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello.



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