Infortuni su piattaforme di lavoro elevabili: la Circolare del Ministero del Lavoro
di Redazione tecnica - 18/09/2024
L’elevata frequenza di infortuni occorsi durante l’utilizzo di Piattaforme di Lavoro Elevabili, dovuti il più delle volte a cedimenti strutturali, ha spinto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a emanare la Circolare del 12 settembre 2024, n. 7, contenente indicazioni di carattere generale sugli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.
Utilizzo in sicurezza delle PLE: la Circolare del Ministero del Lavoro
Il documento nasce dopo un’indagine sulle possibili cause dei cedimenti, da quale è emerso che la maggior parte degli incidenti sono riferibili a cedimenti strutturali che si sono presentati su macchine con meno di 10 anni di vita, oppure con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio.
Rilevano quindi sicuramente gli aspetti connessi alla progettazione e fabbricazione delle PLE, riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.
Queste le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
- zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro;
- bracci articolati e telescopici;
- zone con rinforzi locali (es. fazzoletti);
- torretta porta ralla;
- stabilizzatori;
- cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.
Il richiamo del MLPS a imprese e operatori
Ne deriva un richiamo alle imprese sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante attività:
- sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici
- di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati.
Proprio con questo obiettivo, ricorda il MLPS, è di fondamentale importanza conservare la seguente documentazione:
- comunicazione di messa in servizio;
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione;
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura;
- verbali di verifica periodica;
- registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite;
- esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.
In particolare, il registro di controllo permette al datore di lavoro/utilizzatore di dimostrare l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del d.Lgs. n. 81/2008, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.
Prevenzione del rischio infortuni
Nelle more dell'emanazione di un documento tecnico di indirizzo, con informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e all'uso scorretto di tali attrezzature, il Ministero raccomanda di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi al loro utilizzo, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza ai soggetti più esposti.
Proprio per questo si raccomanda:
- ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;
- agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell'apposito registro;
- ai Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati che effettuano verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all'esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all’occorrenza, la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
- agli Organi di Vigilanza (ASL/INL) di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, d.Lgs. n. 81/2008.
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