Infortunio o malattia professionista: chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti tributari
di Redazione tecnica - 15/03/2023
In caso di ricovero in ospedale o di cure domiciliari che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività del professionista, nessuna responsabilità può essergli imputata a causa della scadenza di un termine tributario nei sessanta giorni successivi all’evento.
Sospensione adempimenti tributari per malattia professionista: la risposta del Fisco
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 248/2023, con cui il Fisco ha chiarito alcune questioni relative alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio.
Il caso riguarda un commercialista, ricoverato l’11 giugno, dimesso il 13 giugno e che ha poi effettuato le cure riabilitative presso il proprio domicilio, terminandole il 26 ottobre. Il professionista ha quindi chiesto alcuni chiarimenti sull’applicazione della normativa sulla sospensione degli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, prevista dai commi 927-944 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Sospensione adempimenti tributari: le norme nella Legge di Bilancio 2022
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha fatto una ricognizione della disciplina, ricordando che:
- il comma 929 stabilisce che «In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento»;
- il comma 931 sulla durata e sulla decorrenza della sospensione prevede che, «I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari»;
- il successivo comma 932 precisa che «Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione»;
- i commi 934 e 935 stabiliscono che la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli «adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista [...] nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare», nel presupposto che «Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante» sia «consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione».
Spiega il Fisco che la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza «nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento», oppure dal giorno del ricovero presso la struttura ospedaliera, cui fa seguito, senza soluzione di continuità, il periodo di cure domiciliari. Conseguentemente, non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio. Questo nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico, come previsto, nel caso dei commercialisti, dall'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del Codice deontologico.
L'indicazione dei sessanta giorni rappresenta un “limite massimo”, motivo per cui, nell’ipotesi di un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo. Ad esempio, se le cure terminano il 31 luglio, sono sospesi solo gli adempimenti con scadenza dall'11 giugno al 31 luglio.
Decorrenza e durata della sospensione
In riferimento alla decorrenza e alla durata della sospensione, secondo il Fisco essa opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente
- la dimissione dalla struttura sanitaria
- la conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine stabilito.
Sul punto, l’Agenzia specifica che la disciplina non fissa dei nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista di alcuna proroga, ma solo della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.
Pertanto, utilizzando le date del caso in esame, se il giorno dell'infortunio è l’11 giugno 2022:
- sono sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall'11 giugno 2022);
- se la data di conclusione delle cure è il 26 ottobre 2022, la data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi è il 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Pertanto con riferimento al versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto titolare di partita IVA:
- termine ordinario per il versamento senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.
Laddove si fosse voluto rateizzare il saldo delle imposte sui redditi, trattandosi di un contribuente titolare di partita IVA, il 26 novembre 2022 avrebbe costituito il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno 2022 e del 18 luglio 2022, mentre la rata del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.
Gli oneri di comunicazione del professionista
Infine, l'operatività della sospensione comporta l'adempimento di alcuni “oneri comunicativi” da parte del professionista, da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione. Proprio per questo, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, sono stati concessi ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari per garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le ''scadenze sospese'' e notiziare gli uffici competenti dell'accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.
La sospensione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio. Proprio per questo tra la documentazione da allegare nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate va inclusa la copia dei mandati professionali.
Nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una ''data certa'', ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la ''prova'' anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.
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