Installazione canna fumaria: edilizia libera o no?

di Redazione tecnica - 08/03/2023

Se l’installazione di una canna fumaria rientri tra gli interventi di edilizia libera o meno è una domanda a cui non viene data sempre una risposta univoca. Mentre alcune sentenze passate (ad esempio questa del TAR Basilicata) hanno qualificato la canna fumaria come volume tecnico e quindi come opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, di diverso avviso è stato recentemente il TAR Lazio.

Sostituzione della canna fumaria: è un'attivita di edilizia libera?

Il caso, affrontato con la sentenza n. 3214/2023, riguarda il ricorso presentato da un condominio contro un’Amministrazione comunale che aveva comminato una sanzione di 25mila euro per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di titolo, consistenti nella collocazione, senza avere presentato la SCIA, di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale, in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta a quella esistente in eternit probabilmente dismessa.

Secondo il condominio, l’installazione era a servizio di un impianto tecnologico preesistente, per cui si sarebbe applicata la disciplina relativa agli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi o di edilizia libera, previa presentazione di CILA e non si sarebbe trattato di un intervento eseguito in assenza o in difformità dalla SCIA, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per il TAR invece l’opera non rientrava tra gli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi, per i quali non sono previste procedure da osservarsi né sanzioni di alcun genere, o tutt’al più soggetti a CILA, e non reggeva l'ipotesi che che la canna fumaria sarebbe stata posta a servizio di un impianto tecnologico preesistente e non si sarebbe trattato di una nuova installazione.

Installazione canna fumaria: necessaria la SCIA

Il Collegio ha infatti ritenuto che l’intervento realizzato rientri a pieno titolo nella categoria dei lavori “di manutenzione straordinaria” e/o “di restauro e di risanamento conservativo” di cui all’art. 22, comma 1, lett. a) e b), come recepito dall’art. 19, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008, eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività, venendo in rilievo una struttura che - pur indubbiamente non alterando la volumetria complessiva degli edifici e non comportando mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico - appare necessaria per realizzare e integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo de in quanto tale “realizzabile mediante SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.

L'art. 22 del Testo Unico Edilizia

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del Testo Unico edilizia, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
  • b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

Sono inoltre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività:

  • le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
  •  le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

La sentenza del TAR

Tornando al caso in esame, secondo il giudice amministrativo non rileva il carattere preesistente dell’impianto: ciò infatti non esclude l’applicabilità dell’adempimento prescritto all’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, comprendendo tra gli interventi di restauro e di risanamento conservativo anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo (in tal senso, il dettato dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001), nonché comunque risultando la canna fumaria di cui si discorre realizzata non già in sostituzione della preesistente quanto in sua aggiunta. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, confermando la sanzione pecuniaria.

 



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