Installazione dehors: proroga semplificazioni per un altro anno
di Redazione tecnica - 28/12/2023
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C’è un’importante proroga nel ddl sulla concorrenza, del quale si attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione alla Camera del testo definitivo, già precedentemente licenziato anche dal Senato, e che riguarda le semplificazioni normative sui dehors.
Installazione dehors: confermata la semplificazione amministrativa
In particolare l’articolo 11, comma 8, rubricato come “Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande”, novella l’articolo 40, comma 1 del D.L. n. 144/2022 (Legge n. 175/2022), prorogando ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della norma per cui non sono necessarie le autorizzazioni previste dagli artt.21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
In particolare per questa tipologia di opere non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato. Si tratta di una disposizione introdotta dall’art. 9-ter, comma 5 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020), più volte prorogata:
- fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 30, comma 1, let. b) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021);
- fino al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706;
- fino al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021 (articolo 3-quinquies), cd. D.L. Mille proroghe (L. n. 15/2022).;
- fino al 30 settembre 2022 dall’articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022)
- fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 40. In sede di conversione è stata comunque inserita la previsione che fa salva la disdetta da parte dell’interessato;
- fino al 31 dicembre 2023, dal D.L. n. 198/2022 (articolo 1, comma 22- quinquies), che ha così prorogato ulteriormente la data già indicata nell’articolo 40 del D.L. n. 175/2022 (con una novella al citato articolo di proroga).
Opere stagionali: le deroghe consentite
Le disposizioni hanno consentito agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni a queste condizioni:
- nessuna necessità di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- disapplicazione del limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
La norma quindi consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
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