Installazione impianti in edifici civili: il Decreto con le modifiche e le integrazioni al regolamento

di Redazione tecnica - 16/12/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/12/2022, n. 290, il decreto del MISE del 29 settembre 2022, recante il Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Installazione impianti negli edifici civili: in Gazzetta il regolamento modificato

Il regolamento entrerà in vigore il 28 dicembre 2022, modificando il DM n. 37/2008 relativo agli impianti negli edifici civili. In particolare, verranno ampliate e diversificate le tipologie di impianti elettronici di comunicazione, oltre a essere introdotto un articolo dedicato agli Adempimenti del tecnico abilitato.

L’adeguamento del Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 si è reso necessario a seguito del disposto dal Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni (d. Lgs. n. 207/2018), in relazione agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici ai sensi dell’art. 135-bis del Testo unico Edilizia (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento

Nel dettaglio l’art. 1 del Decreto del Mise introduce le seguenti modifiche al DM n. 37/2008:

  • all’articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»; precedentemente, si parlava soltanto di “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”;
  • all’articolo 2, comma 1, lettera a)  dopo le parole «presso l’utente» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»; il riferimento è al Punto di consegna delle forniture;
  • all’articolo 2, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;».

Gli adempimenti del tecnico abilitato

Con il decreto, si introduce anche l’art. 5 -bis, relativo agli adempimenti del tecnico abilitato. In particolare, il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , è responsabile dell’inserimento, nel progetto edilizio dell’edificio, di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del d.P.R. n. 380/2001.

Al termine dei lavori è tenuto anche al rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multi servizi passiva. Questa dichiarazione è necessaria per la presentazione della SCIA allo sportello unico dell’edilizia.



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