Interventi contro dissesto idrogeologico: il decreto in Gazzetta

di Redazione tecnica - 17/11/2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/11/2021, n. 272 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, ai sensi dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116.

Finanziamenti interventi di mitigazione dissesto idrogeologico: il DPCM

Il decreto, che abroga il DPCM del 28 maggio 2015, stabilisce che:

  • entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica (MITE) il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti abilitati all’accesso alla piattaforma ReNDiS per l’espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
  • entro sei mesi dalla data di entrata in vigore o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all’aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all’allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già presentate si intendono ritirate.
  • i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale così come previsto dall’art. 1, comma 245,della legge n. 147/2013 e dall’art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014.

Interventi contro dissesto idrogeologico: l'allegato I al Decreto

Il decreto quindi articola l’allegato I che, dopo le premesse è così articolato:

  • Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi
    • Fase 1: inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni;
    • Fase 2: valutazione dell’intervento da parte dell’Autorità di bacino Distrettuale;
    • Fase 3: convalida dell’intervento e assegnazione del punteggio;
    • Criteri per la classificazione degli interventi.
  • Procedimento di valutazione delle richieste di finanziamento interventi
    • Fase 4: riscontro classificazione degli interventi presentati;
    • Fase 5: valutazione economica ed appaltistica
  • Fase transitoria
  • Monitoraggio degli interventi
  • Catalogo esemplificativo di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità (ex comma 2, art. 7 l. 164/2014)
  • Scheda per proposte interventi

In particolare, tra gli interventi ammissbili alla valutazione per i fondi sono compresi gli “interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”. Le opere previste devono tenere conto delle seguenti condizioni:

  1. conseguire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione, attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell’alveo di piena sulla base dei livelli massimi ammissibili per i singoli tratti e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale;
  2. ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità plano-altimetrica degli alvei fluviali, mediate il recupero di configurazioni morfologiche dell’alveo all’interno di assegnate condizioni di equilibrio dinamico, rispetto alle quali sono dimensionati i sistemi di protezione dai processi fluviali di piena erosione e trasporto;
  3. incrementare la biodiversità attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale, anche con finalità di miglioramento della funzionalità idraulica del sistema fluviale connessa all’incremento della capacità di laminazione dell’alveo, alla riduzione della tendenza alla canalizzazione dipendente dalle opere idrauliche e dall’occupazione antropica di parte dell’alveo di piena, a favorire il trasporto solido fino alla costa.

Ecco un catalogo di azioni dirette alla riqualificazione integrata dei corsi d’acqua.

Ripristino morfologico

  • Eliminazione/arretramento degli argini per riconnettere il corso d'acqua alla piana alluvionale;
  • Ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale;
  • Interventi per l'aumento diffuso della scabrezza in alveo;
  • Riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo;
  • Recupero della sinuosità.

Interventi naturalistici

  • Forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi;
  • riconnessione di forme fluviali relitte;
  • Riattivazione, riapertura e riqualificazione di lanche e rami abbandonati;

Riduzione dell'artificialità

  • Risagomatura e forestazione argini di golena che non hanno più funzionalità di difesa idraulica;
  • Rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie al fine di favorire il trasporto solido fino alla costa;
  • Rimozione di tombinamenti;

Gestione sedimenti

  • Aumento dell'apporto dei sedimenti dalle sponde o dai versanti verso la costa;
  • Costruzione di strutture trasversali per favorire il trattenimento di sedimenti e rialzare il livello dell'alveo dove si registra un eccessivo incassamento dell’alveo;
  • Ripascimenti con immissione di sedimenti in alveo per incrementare il trasporto solido.

Equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e bilanci del trasporto solido

I progetti devono essere accompagnati da adeguate valutazioni sul trasporto solido. Elementi fondamentali per la valutazione del trasporto e, in particolare, per la taratura dei modelli di simulazione numerica applicati sono la disponibilità nel tempo di rilievi topografici di sezioni trasversali e la conoscenza dei quantitativi di materiale inerte estratto in passato dagli alvei. Pertanto, le grandezze fornite dall’applicazione del modello di trasporto solido devono comprendere almeno:

  • la valutazione dell’andamento temporale dei volumi di erosione/trasporto/deposito per settori elementari dei tratti di corso d’acqua oggetto di studio;
  • l’andamento temporale delle modificazioni geometriche delle sezioni trasversali;
  • l’evoluzione temporale del profilo di fondo.

Ambito costiero marino

  • Ricostruzione di cordoni dunali e delle zone umide litoranee.

Nell’allegato I è riportata alche la “Scheda per istanza di finanziamento interventi” da compilare sulla piattaforma ReNDiS. Per la tipologia mista la scheda andrà compilata riferendosi al tipo di fenomeno prevalente. La compilazione di tutti i campi della scheda risulta obbligatoria per poter procedere con la validazione della scheda da parte delle Regioni e delle Province Autonome.



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Documenti Allegati

Decreto