Interventi edilizi senza CILA e detrazioni fiscali: i chiarimenti del Fisco
di Redazione tecnica - 23/11/2023
Complice le centinaia risposte fornite sulle varie detrazioni fiscali (soprattutto sul superbonus), negli ultimi anni siamo stati abituati a leggere contributi dell'Agenzia delle Entrate sempre più spinti su argomenti di natura "edilizia". Non stupisce, quindi, l'ultimo chiarimento fornito dal Fisco in risposta ad una domanda che chiede delucidazioni in merito ai lavori che si possono eseguire senza CILA.
Edilizia libera: i chiarimento del Fisco
Con una risposta fornita da FiscoOggi, l'Agenzia delle Entrate entra (poco in realtà) dell'annosa questione legata agli interventi edilizi e le agevolazioni fiscali. Argomento che riguarda il rapporto tra il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che definisce gli interventi edilizi e il relativo regime amministrativo, e il d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che all'art. 16-bis entra nel dettaglio delle principali agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Tema certamente molto interessante perché al comma 1 dell'art. 16-bis citato, tra gli interventi agevolabili dal cosiddetto bonus ristrutturazioni edilizie (strutturale al 36% e con massimale di 48.000 euro per unità immobiliare, al 50% fino al 31 dicembre 2024 con massimale aumentato a 96.000 euro) vi sono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del Testo Unico Edilizia suddivisi in funzione se riguardano le parti comuni di un edificio residenziale (art. 1117 del codice civile) o le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Appare utile ricordare, infatti, che si intervenga sulle parti comuni sono agevolabili i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001);
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380/2001);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001).
Nel caso, invece, si intervenga sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, sono incentivabili gli stessi interventi fatta esclusione per la manutenzione ordinaria che non beneficia di questa agevolazione.
Interventi edilizie e regime amministrativo
L'Agenzia delle Entrate afferma "In base alla tipologia dei lavori di recupero del patrimonio edilizio da realizzare, la disciplina dell’attività edilizia può prevedere la richiesta di un’abilitazione amministrativa: concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori".
Nel dettaglio, il d.P.R. n. 380/2001 definisce i seguenti regimi:
- edilizia libera per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione allo Sportello Unico Edilizia del Comune (art. 6);
- interventi sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, c.d. CILA (art. 6-bis);
- interventi sottoposti a permesso di costruire (art. 10);
- interventi sottoposti a segnalazione di inizio lavori asseverata, c.d. SCIA (art. 22)
- interventi sottoposto a segnalazione di inizio lavori asseverata alternativa al permesso di costruire, c.d. SCIA "pesante" (art. 23).
Edilizia libera e agevolazioni fiscali
Fatta esclusione per le prime due lettere, comma 1, art. 16-bis del TUIR, l'Agenzia delle Entrate conferma che "Solo quando non è previsto alcun titolo abilitativo, per richiedere le agevolazioni per interventi agevolati dalla normativa fiscale bisogna predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui va indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli stessi interventi rientrano tra quelli agevolabili".
Mentre è pacifico che gli interventi eseguibili in assenza di CILA rientrano prevalentemente tra quelli di manutenzione ordinaria, agevolabili solo riguardano le parti comuni di un edificio residenziale, ne esistono altri (specificatamente indicati all'art. 16-bis del TUIR) che accedono al bonus ristrutturazioni edilizie in regime di edilizia libera:
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lettera f) del TUIR);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico (art. 16-bis, comma 1, lettera g) del TUIR);
- interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’istallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR);
- interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici (art. 16-bis, comma 1, lettera l) del TUIR).
Il glossario dell'edilizia libera
Per maggiore completezza, l'Agenzia delle Entrate ricorda la seguente documentazione:
- il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 che ha in allegato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che ha in allegato una tabella che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
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