Interventi di ricostruzione, protezione civile e grandi eventi: approvato un nuovo Decreto Legge

di Redazione tecnica - 12/06/2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2024, n. 135, il Decreto Legge 11 giugno 2024, n. 76 recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Interventi di ricostruzione e di protezione civile: in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto-legge

Nel dettaglio, il provvedimento contiene 12 articoli, finalizzati a soddisfare alcune esigenze emerse in sede di attuazione di interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità, anche riguardo l'interpretazione di alcune norme. Inoltre due disposizioni puntano a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina. 

Questo l'articolato del provvedimento:

Capo I RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

  • Art. 1. Contributi per beni mobili
  • Art. 2. Contributi per la delocalizzazione e l’acquisto di aree alternative
  • Art. 3. Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza
  • Art. 4. Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale
  • Art. 5. Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione
  •  Art. 6. Infrastrutture stradali e ferroviarie
  • Art. 7. Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009 

Capo II DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

  • Art. 8. Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile
  • Art. 9. Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia Italia Meteo 

Capo III DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

  • Art. 10. Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi
  •  Art. 11. Fondazione «Milano Cortina 2026»
  • Art. 12. Entrata in vigore

Interventi di ricostruzione post calamità e di protezione civile

Gli articoli da 1 a 8 dispongono alcune novità in materia di interventi di ricostruzione post calamità e di protezione civile. 

In particolare:

  • l’articolo 1 riconosce un contributo destinato ai soggetti privati, non esercenti attività sociali, economiche e produttive, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati dalle alluvioni dello scorso anno in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
  • l’articolo 2, sempre nell’ambito delle attività di ricostruzione nelle tre regioni interessate dagli eventi alluvionali del 2023, prevede che – in caso di edifici danneggiati non ricostruibili - i contributi previsti possano essere destinati al rimborso fino al 100% delle spese occorrenti per l’acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva all’interno dello stesso comune del bene danneggiato.
  • l’articolo 3 apporta modifiche sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo che il Commissario straordinario possa avvalersi anche di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione;
  • l’articolo 4 prevede, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato negli enti locali compresi nei territori delle regioni colpite dall’alluvione del 2023, si possa attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia.
  • l’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica;
  • l’articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali per consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico. In particolare, è prevista la sottoscrizione di una convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • l’articolo 7 è norma di interpretazione autentica riguardante la proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge n. 190/2014, in modo da sbloccare l’assegnazione delle risorse occorrenti per il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione;
  • l’articolo 8 estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria.

Le altre disposizioni: spese per il G7 e attività della Fondazione Milano Cortina 2026

Mentre l’articolo 9 autorizza l’Agenzia Italia Meteo a ricorrere all’assunzione del proprio personale non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti, gli ultimi 2 articoli del decreto-legge riguardano:

  • disposizioni di spesa a copertura di oneri vari legati al G7 a Brindisi (art. 10)
  • l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2020 secondo cui le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. (art. 11).

Il decreto legge, come disposto all'art. 12, è già in vigore.



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