Intervento in totale difformità o con variazioni essenziali, l’abuso va demolito
di Redazione tecnica - 11/05/2022
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applica necessariamente la rimozione o la demolizione dell'abuso, come stabilito dagli artt. 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Difformità o variazioni essenziali: la demolizione è obbligatoria?
Ne parla la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18073/2022, inerente il ricorso proposto contro la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) dello stesso T.U. Edilizia (sanzioni penali per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire).
Secondo la parte ricorrente, il Tribunale avrebbe illegittimamente disposto la demolizione del manufatto, non prevista per la violazione dell'art. 44, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 a seguito di ntervento edilizio in variazione essenziale al progetto approvato con il permesso di costruire.
La sentenza della Cassazione
Nel giudicare il caso, la Cassazione ha ricostruito il quadro normativo, richiamando appunto l'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, inerente gli "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali", che al comma 9 esplicitamente impone al giudice di ordinare, con la sentenza di condanna “per il reato di cui all'art. 44”, la demolizione delle opere previste nel comma 1, ossia:
- interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
- realizzazione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile
Al comma 2, l'art. 31 inoltre dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, debba ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione degli abusi.
Quindi non è possibile affermare che non rientrano nella previsione normativa dell'art. 31, cit., gli abusi puniti ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 308 del 2001, in relazione ai quali le sanzioni amministrative, costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrigazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico, restano di esclusiva competenza della pubblica amministrazione.
Come spiega la Corte, nello spettro delle condotte punite dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, rientrano tutte le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, comprese quelle realizzate in variazione essenziale, che costituiscono pur sempre una species del genus "difformità".
In ultima analisi, dato che la condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001, impone al giudice di ordinare la demolizione dell'opera realizzata in variazione essenziale al permesso di costruire, la sentenza del Tribunale è stata confermata.
Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia
© Riproduzione riservata
- Tag: