IRPEF lavoratori autonomi e imprenditori individuali: proroga del secondo acconto

di Redazione tecnica - 10/11/2023

C’è più tempo per versare la seconda rata di acconto IRPEF per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro.

Versamento secondo acconto IRPEF: proroga al 2024

A confermarlo è la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2023, n. 31/E, con la quale viene differito dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare l’importo. Non solo: è possibile effettuare una rateizzazione in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.

Vengono così messe nero su bianco le disposizioni contenute nel D.L. n. 145/2023 (cd. “Decreto Anticipi”) collegato alla manovra di Bilancio 2024, che hanno previsto, solo per il periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
  • la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese, fermo restando che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.

Rimane fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023 per i contributi previdenziali e assistenziali.

Proroga versamento IRPEF: a chi spetta

La proroga del versamento del secondo acconto IRPEF è destinata alle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.

Sulla base di quanto previsto dalla norma, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.

Definizione del tetto massimo

Come spiega la Circolare, per verificare il rispetto del limite di 170mila euro, è necessario fare riferimento ai compensi e ai ricavi di cui all’articolo 57 del d.P.R. n. 917/1986, TUIR, dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente eserciti più attività definite con diversi codici Ateco, bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo, la persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa deve sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe.

Infine, i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022, che tiene conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.



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