Istanza di revisione prezzi: illegittimo il silenzio della PA

di Redazione tecnica - 26/06/2024

Secondo quanto previsto dall’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’Amministrazione è tenuta a provvedere sull’istanza di adeguamento dei prezzi, nell’esercizio del potere previsto dalla stessa disposizione.

Inoltre l’Amministrazione è tenuta a rispondere all’istanza, anche se irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte, configurando diversamente un’ipotesi di silenzio inadempimento.

Istanza di revisione prezzi: la SA è obbligata a rispondere

A spiegarlo è la sentenza del TAR Campania del 19 giugno 2024, n. 1309 con cui è stato accolto il ricorso di un operatore contro il silenzio inadempimento di una SA, in relazione a un’istanza di revisione del corrispettivo per la singola fornitura nell’ambito di un appalto di servizi di refezione scolastica.

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto rispondere a un’istanza volta ad ottenere l’adeguamento prezzi di un contratto stipulato nel 2019 e successivamente prorogato fino al 2023, il cui corrispettivo era stato già adeguato nel 2022. Nel dettaglio, si richiedeva l’adeguamento del prezzo del singolo pasto, sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI, per tutte le annualità di esecuzione del contratto ad eccezione della prima e, in particolare, per gli anni 2021 e 2022, sulla base di quanto previsto dal contratto e dal capitolato, in applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016, considerato l’aggravamento dello squilibrio contrattuale derivante dalla variazione del costo rilevabile sulla base dell'indice e nonostante la modifica del prezzo già disposta precedentemente.

Istanza del privato: la PA è sempre tenuta a rispondere

Sulla questione, il TAR ha precisato che gli elementi necessari e sufficienti per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sono rappresentati:

  • dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte della istanza di un privato;
  • dalla scadenza del relativo termine.

Più volte in giurisprudenza è stato precisato che questo dovere sussiste non solo nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali e che impongono l'adozione di un provvedimento. In particolare, una istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole, determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo, pur in assenza di una norma specifica che attribuisca al privato un autonomo diritto di iniziativa.

Del resto, in forza del secondo periodo dell'art. 1 della legge n. 241/1990, se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo; quindi, implicitamente, è imposto alla P.A. di esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini, anche se queste, appunto, si rappresentino manifestamente infondate o inammissibili.

In presenza di una formale istanza, l'Amministrazione è quindi tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere sempre, tranne i casi limite di palese pretestuosità, alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

Ne consegue che qualunque valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio del potere o alla fondatezza o meno dell’istanza risulta non rilevante in sede di ricorso avverso il silenzio, incentrato sull’inerzia dell’Amministrazione.

Istanza di revisione prezzi: legittima la richiesta dell'OE

Per altro, nel caso specifico, il ricorso è fondato e va accolto: alla luce della formulazione dell’art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguentI [...] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”.

Sussiste quindi l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di adeguamento dei prezzi, nell’esercizio del potere previsto dalla medesima disposizione, richiamata anche nel contratto e nel capitolato tecnico.

A fronte della richiesta presentata dall’OE, non è stato adottato alcun provvedimento, nonostante la scadenza dei termini procedimentali che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella disciplina di riferimento, possono essere quantificati applicando il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

Conclude il TAR che sussiste pertanto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, alla luce della data di presentazione dell’istanza e della mancata adozione, allo stato, dei conseguenti provvedimenti, essendo ormai decorso il predetto termine.



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