Il lastrico solare è bene strumentale? lo chiarisce la Cassazione

di Giorgio Vaiana - 09/06/2021

Ad un lastrico solare (censito in categoria F/5) può essere attribuita la natura di bene strumentale? Un domanda a cui risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15192/2021.

Il ricorso

È l'Agenzia delle Entrate a proporre ricorso contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva dato ragione al proprietario di un capannone industriale che aveva acquistato il diritto di superficie di un lastrico solare, accatastato in categoria F/5 e ritenuto esente IVA. Secondo il Consiglio di Stato, il lastrico solare, fungendo da copertura del capannone, avrebbe assunto la categoria D/1 dopo la realizzazione sullo stesso di un impianto fotovoltaico e quindi doveva qualificarsi come immobile strumentale per natura, e quindi esente IVA. Ma l'Agenzia delle Entrate non è d'accordo.

Lastrico solare, è bene strumentale?

Vengono definiti strumentali i beni utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il Testo Unico delle Imposte li distingue in:

  • beni strumentali per destinazione;
  • beni strumentali per natura.

I primi sono beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. Sono invece strumentali per natura gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione. Una precisazione: "Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato". Costituiscono quindi beni strumentali per natura gli immobili appartenenti alle categorie B, C, D, E e A/10, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Lastrico solare censito in catasto

Un lastrico solare, censito in catasto e pertanto classificato nella categoria F/5, spiegano i giudici, "a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria dell'immobile sul quale insiste, non è strumentale per destinazione in quanto non è utilizzato per l'attività di impresa, ma non rientra neppure tra gli immobili strumentali per natura in quanto oggettivamente, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non può ritenersi utilizzabile necessariamente per un'attività di impresa. Né, in quanto censito autonomamente, può assumere rilevanza la circostanza che costituisca la copertura di un immobile strumentale per natura".

Futura utilizzazione

Non vale, secondo la Corte di Cassazione, la giustificazione da parte del proprietario del capannone di una futura utilizzazione del lastrico solare, in quanto, si legge nella sentenza, "l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale di appartenenza al momento del trasferimento, restando viceversa irrilevante l'esistenza di un progetto di trasformazione del bene". Questo perché, aggiungono i giudici, "nulla garantisce che il progetto sia realizzato e che esso determini un nuovo classamento". Per questo il ricorso è stato accolto.



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