Lavori sopra soglia: chiarimenti da ANAC sull'uso del criterio del minor prezzo
di Redazione tecnica - 02/12/2024
Arrivano nuove indicazioni da ANAC sulla scelta del criterio di aggiudicazione nel caso di lavori sopra soglia: dopo le diverse richieste pervenute dalle stazioni appaltanti sull'interpretazione dell'art. 108 del Codice dei Contratti, il Comunicato del Presidente del 20 novembre 2024 cerca di sciogliere ogni dubbio.
Lavori sopra soglia: ANAC sui criteri di aggiudicazione
Come riportato nel Comunicato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023, le SA possono procedere all’aggiudicazione di appalti di lavori sopra soglia “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.
Tuttavia, il successivo comma 2 dello stesso articolo 108 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo per:
- affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione (lett. d);
- appalti integrati (lettera e);
- contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (lettera f).
L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo riferito a queste casistiche è stato esteso nel nuovo Codice Appalti anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, considerando che l’articolo 50, comma 4 chiarisce che, in riferimento alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, si apllica l’eccezione di cui all’art. 108, comma 2.
Quindi per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
Criterio prezzo più basso: quando si può utilizzare
In merito alla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per gli appalti di lavori sopra soglia, si è di recente favorevolmente espressa anche la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Liguria), con la deliberazione del 9 agosto 2024, n. 174, evidenziando come il legislatore nazionale, muovendosi nello spazio di manovra delineato nella Direttiva 24/2014/UE, ha espressamente limitato l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior rapporto qualità/prezzo nei soli casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36/2023.
Ciò comunque, spiega il Presidente, non significa che le stazioni appaltanti godano di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al codice “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.
Scelta del criterio di aggiudicazione
In conclusione, come evidenziato dall’Autorità già nelle Linee guida n. 2/2016 ed in altre recenti pronunce (ad esempio la delibera n. 219 del 23 aprile 2024) una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108, tenendo conto anche delle altre disposizioni del Codice, ANAC suggerisce:
- di dare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;
- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo quando gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara.
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