Lavoro autonomo: l'Agenzia delle Entrate sulla ritenuta d'acconto

di Giorgio Vaiana - 06/05/2021

Lavoro autonomo e ritenuta d'acconto nei pagamenti dei compensi. Quando va applicata? L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n. 312/2021, fa il punto della situazione.

L'incarico dato da una società

È una società a rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dopo aver affidato l'incarico di consulenza a il titolare di una ditta individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese. La domanda è molto semplice: per il pagamento dei compensi mensili che verranno erogati al consulente, previa emissione di fattura, va conteggiata anche la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento?

Le professioni "senza albo"

A disciplinare questa particolare categoria di lavoratori, ci pensa la legge n. 4/2013, che parla di "professioni non organizzate in ordini e collegi", ossia "le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi". La legge si propone di regolamentare l'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che "svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo".

Le modalità di esercizio della professione

Il professionista che sigla un contratto con un'azienda deve sempre specificare in ogni documento di far riferimento alla legge n. 4/2013. La professione può essere esercitata "in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente". La norma lascia dunque la libertà al professionista di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività. Nel caso in cui il professionista svolga la sua attività come lavoratore autonomo, "il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20 per cento". Se, invece, l'attività è volta in forma di impresa, sia essa individuale che società, "l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto". Nel caso analizzato, dunque, "tenuto conto che si tratta di prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta".



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