Liberi professionisti e autonomi, innalzato il tetto della flat tax
di Redazione tecnica - 03/01/2023
Importanti novità nella Legge di Bilancio 2023 per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti che operano in regime forfetario: la legge n. 197/2022 ha infatti disposto l’incremento della cd. flat tax, ovvero dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 15% entro una soglia massima di ricavi o compensi.
Regime forfetario: la nuova soglia per l'applicazione della flat tax
Il regime forfetario è destinato a operatori economici di ridotte dimensioni e prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Due le principali caratteristiche:
- la determinazione forfettaria del reddito assoggettabile a un’unica imposta, che sostituisce quelle ordinariamente previste;
- l’accesso per le imprese a un regime contributivo opzionale.
Come si legge al comma 54 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, la soglia di 65mila euro prevista dalla legge n. 190/2014 viene innalzata a 85mila euro.
Inoltre il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100mila euro. In questo caso l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del questo limite.
Si tratta di un ulteriore limite alla possibilità di usifruire del regime agevolato, che non si applica anche in questi casi:
- superamento del tetto dei ricavi o compensi oltre la cifra prevista;
- presenza di redditi da lavoro dipendente superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
- superamento del limite di 20mila euro per spese per lavoro accessorio;
- prestazione di attività nei confronti di precedenti datori di lavoro;
- residenza in un Paese extra UE o che non possa assicurare lo scambio di informazioni sui redditi;
- partecipazioni a società che esercitano attività riconducibili a quella professionale.
Le previsioni per la flat tax incrementale
Un’ulteriore novità in legge di Bilancio è rappresentata dal comma 55: per il solo 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro e che sia pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
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