Limiti di spesa Superbonus 110%: fotovoltaico e sismabonus si sommano?
di Redazione tecnica - 23/10/2021
Tra i temi che abbiamo trattato nelle ultime settimane sul superbonus 110%, al primo posto tra i più seguiti vi è quello del calcolo dei limiti di spesa e la ripartizione delle spese in condominio.
Superbonus 110%: il calcolo dei massimali
Abbiamo trattato il tema parlando dei massimali per ecobonus (cappotto termico e impianto di riscaldamento) e sismabonus, ma non in riferimento al noto "dubbio" sui limiti di spesa previsti in caso di intervento congiunto di sismabonus da cui viene trainata l'istallazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Dubbio che è stato chiarito nella risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione a risposta in VI Commissione (Finanze) 5-06751, presentata il 5 ottobre 2021 dal deputato Gian Mario Fragomeli (PD) che ha chiesto se il MEF intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all'interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l'accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ricordiamo che con la risposta n. 210/2021, AdE ha risposto ad un quesito riguardante la demolizione di tre unità immobiliari non residenziali (collabenti F/2), di cui due pertinenze (agricola C/2 e stalla C/6) di un'altra unità immobiliare (non oggetto di intervento), e la ricostruzione di 2 unità residenziali con aumento di volumetria. Il quesito era: quali sono i limiti di spesa per il superbonus?
Preliminarmente AdE ricorda il requisito del cambio di destinazione d'uso a residenziale e conferma il superbonus solo se l'intervento viene inquadrato come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia). Per quanto concerne i limiti di spesa per il sismabonus, il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, è necessario valorizzare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, nel caso prospettato il limite di spesa:
- per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro x 3);
- per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Il nuovo chiarimento del MEF
In risposta all'interrogazione, il MEF ha ricordato la risposta all'interpello 903-521/2021, in cui AdE ha chiarito che, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 48.000, per singola unità immobiliare, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.
La detrazione spetta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. Tali interventi sono ammessi al Superbonus, a condizione, tra l'altro, che siano eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 119.
Con la risposta di AdE era stato ribadito che il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti e che tali limiti vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli interventi antisismici.
Tanto premesso, detto limite di spesa, nel caso in cui l'istallazione avvenga nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del citato decreto n. 34 del 2020.
Resta fermo, termina il MEF, che è possibile fruire della detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire, per le medesime spese, di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
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