Locazioni brevi dopo la Legge di bilancio 2024: le istruzioni del Fisco

di Redazione tecnica - 14/05/2024

Com’è cambiato il mercato delle locazioni dopo la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024)? Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 10/E del 10 maggio 2024 che fornisce le istruzioni agli uffici e definisce la novità che riguardano gli intermediari, le locazioni brevi e la cedolare secca.

Locazioni brevi dopo la Legge di bilancio 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Entrando nel dettaglio, la legge di bilancio 2024 ha introdotto, tra le altre cose, nuove modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi (articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024). La nuova circolare del Fisco entra nel dettaglio:

  • della disciplina fiscale delle locazioni brevi;
  • della modifica dell’aliquota dell’imposta;
  • della ritenuta operata dai soggetti intermediari e delle esigenze di semplificazione;
  • degli adempimenti degli intermediari non residenti.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 hanno avuto lo scopo di:

  • innalzare l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  • delineare le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell’Unione europea, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Di seguito le principali novità riepilogate dal Fisco in un comunicato stampa.

Le novità su cedolare secca e affitti brevi

L’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

Semplificazione per gli intermediari

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

Linee guida per non residenti

Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.



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