Mancato avvio esercizio impianto eolico: la competenza giurisdizionale

di Redazione tecnica - 07/10/2022

Una controversia inerente il danno economico causato dal ritardo nell’entrata in esercizio di impianti eolici on shore per la produzione di energia elettrica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità come il servizio elettrico non sono titolari di potestà amministrative, ma eseguono prestazioni sia pure disciplinati dalle competenti autorità.

Controversie per avviamento impianto eolico: competono al giudice amministrativo o ordinario?

La conferma arriva dal TAR Sicilia, con la sentenza n. 2725/2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società che chiedeva il risarcimento per il danno causato dal ritardo dell’entrata in esercizio di tre impianti eolici on-shore e che aveva comportato la perdita delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi.

Nel valutare l’inammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo ha richiamato quanto già stabilito dal Consiglio di Stato in una precedente sentenza, per cui “i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità non esercitano nei confronti degli utenti poteri amministrativi bensì eseguono prestazioni, ancorché secondo i criteri fissati dalle Autorità regolatorie e nel rispetto dei principi generali che, originariamente elaborati dalla giurisprudenza, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno trovato progressivamente riconoscimento nel diritto positivo sulla spinta dell’ordinamento europeo. Tra di essi figura in particolare, il principio di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza sia fra le diverse categorie o fasce di utenti”.

La normativa di riferimento

La conferma arriva anche dalla normativa primaria di disciplina della connessione:

  • l’art. 9 del d.lgs. n. 79/1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), dispone che “Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri”;
  • l’art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”). “I gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1” (comma 3), ovvero in conformità delle direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione adottate dalla competente Autorità.

Al riguardo, l’Autorità per l’Energia ha adottato le direttive di cui alla Deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Allegato A, in cui sono precisate dettagliatamente tutte le condizioni che devono sussistere per realizzare la connessione (tecniche, economiche e di svolgimento delle attività propedeutiche).

A chi spetta la giurisdizione delle controversie per mancato avvio esercizio dell'impianto?

Tali disposizioni, conformemente ai principi generali che regolano l’erogazione di servizi pubblici, configurano obblighi a carico dei gestori pubblici e non già parametri legali per l’esercizio di potestà amministrative. In questo senso ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati, o meno, in concessione, si distingue costantemente tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente ai rapporti individuali di utenza.

L’esistenza di un rapporto concessorio tra lo Stato e la società non comporta di per sé la riconduzione alla giurisdizione amministrativa delle questioni afferenti al diverso piano dei rapporti tra il concessionario e i soggetti interessati ad accedere alla rete.

Alla luce di queste considerazioni in mancanza di esercizio di potere, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, presso il quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.



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