Massimo ribasso e soglia di anomalia: il TAR sull'esclusione automatica
di Giorgio Vaiana - 29/06/2021
Massimo ribasso e soglia di anomalia. Torniamo ad occuparci di bandi pubblici per l'affidamento dei lavori e lo facciamo mediante l'intervento della giustizia amministrativa.
Massimo ribasso e soglia di anomalia: la sentenza del TAR Sicilia
In questo caso analizziamo la sentenza del Tar Sicilia n. 1892/2021 che analizza il ricorso di una società esclusa da un bando per i lavori di manutenzione alla rete idrica comunale. Secondo la società, l'amministrazione comunale che ha bandito la gara, non avrebbe applicato il calcolo della soglia di anomalia previsto dal codice degli appalti quando presentano offerte più di 5 società. Nel caso analizzato si erano presentate in 18. Ma vediamo i giudici come si esprimono.
Richiesta di offerta e soglia di anomalia
Per prima cosa, i giudici analizzano il disciplinare pubblicato. Uno dei punti, oltre a indicare quale criterio di aggiudicazione "il prezzo più basso", indica le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte. Specificando la normativa (art.97, del D.Lgs. n.50/2016, il Codice dei Contratti) in cui, in presenza di almeno cinque offerte sarebbe stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia. Bando di gara che il comune ha predisposto in via urgente e tramite lettera di invito. Per poi procedere, però, con apertura pubblica delle buste. Insomma, un po' di confusione.
Il caso dei sottosoglia
Il comune specifica di aver agito in questa maniera perché si tratta di un affidamento sottosoglia. Il DL n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) regola le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia (la norma può essere applicata al caso analizzato). I giudici citano un passaggio: "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente. Per gli affidamenti le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque". Quindi il meccanismo di esclusione è valido anche se il disciplinare non lo preveda espressamente.
Il decreto semplificazioni
L'esclusione automatica delle offerte anomale, dicono i giudici, "costituisce una delle misure, temporanee e derogatorie rispetto al Codice degli Appalti", indicate dal decreto semplificazioni "per lo snellimento delle procedure di gara indette per l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalla pandemia da Covid-19 e incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici". Nel caso analizzato, il Comune – nell’ambito della cornice normativa emergenziale pure richiamata nella lettera di invito – aveva espressamente inserito, nella richiesta di offerta, la previsione del calcolo della soglia di anomalia delle offerte; e, in concreto, si è verificata l’ulteriore condizione prevista, dell’ammissione di almeno cinque offerte. "Ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale - si legge nella sentenza - Pertanto il provvedimento di aggiudicazione della gara, la relativa proposta di aggiudicazione e il presupposto verbale di gara, in quanto illegittimi devono essere annullati". Il Comune quindi dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Il ricorso dunque è stato accolto.
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