Collegio consultivo tecnico: riforma al palo

di Redazione tecnica - 11/10/2021

Successivamente alla predisposizione alla fine del 2020 da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici delle "Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”, senza che la previsione di tali linee guida fosse prevista all’interno della norma, il citato articolo 6 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 è stato modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, aggiungendo allo stesso il comma 8-bis che così recita: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente  disposizione,  con   provvedimento   del   Ministro   delle infrastrutture e  della  mobilità  sostenibili,  previo  parere  del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  sono  approvate  apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal presente  articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio  consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri  per la  determinazione  dei  compensi  rapportati  al   valore   e   alla complessità  dell'opera,   nonché   all'entità   e   alla   durata dell'impegno  richiesto  ed  al  numero   e   alla   qualità   delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e  funzionamento del collegio e il coordinamento con gli  altri  istituti  consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.  Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore   dei   lavori   pubblici   disponibili   a legislazione vigente”.

Sistema deflattivo al palo

In pratica la disposizione contenuta nei citati commi dal 5 all’8-bis del decreto-legge n. 76/2020 non ha avuto, a tutt’oggi, attuazione ed un sistema che avrebbe potuto essere deflattivo del contenzioso è rimasta al palo come tante altre disposizioni contenute nel Codice dei contratti che sino ad oggi non sono mai state rese operatuve e, probabilmente, non lo saranno mai.

Requisiti da inserire nelle linee guida

In fondo il citato comma 8-bis non dice nulla di eccezionale e basterebbe che il Ministero dellle Infrastrutture e della mobilità sostenibili provveda a predisporre un provvedimento con cui vengano approvate le Linee guida (da sottoporre preventivamente al parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) che definiscano:

  • I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico:
  • i criteri preferenziali per la loro scelta;
  • i parametri  per la determinazione  dei  compensi  rapportati  al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno  richiesto  ed  al  numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
  • le modalitaà di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli  altri  istituti  consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.

In verità basterebbe riesumare le linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici alla fine del 2020 e porre le stesse alla base delle nuove linee guida per cecare di predisporre un provvedimento la cui pubblicazione era prevista per la fine del mese di settembre di quest’anno.

Casi di obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico

Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 6 definisce i casi di obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico precisando quanto segue:

Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o  delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione  del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.



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Documenti Allegati

Linee guida 21/12/2020