Ministero del Turismo: Banca dati strutture ricettive di immobili destinati a locazioni brevi

di Redazione tecnica - 11/10/2021

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto 29 settembre 2021, n. 1782, recante le “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13 -quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58“.

Ricordiamo che il citato art. 13-quater introdotto dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 del decreto-legge, n. 34/2019; il comma 4 del citato articolo modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 precisava che “Con decreto del Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo, da  adottare  entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, sono stabilite  le  modalitaà di  realizzazione  e  di gestione  della  banca  di  dati  e  di   acquisizione   dei   codici identificativi  regionali  nonché le  modalità  di  accesso   alle informazioni che vi sono contenute”.

Informazioni da inserire nella banca dati

Arriva, dunque, con scarso tempismo, idecreto che regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati. Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  1. tipologia di alloggio;
  2. ubicazione;
  3. capacità ricettiva;
  4. estremi dei titoli abilitativi;
  5. soggetto che esercita l’attività ricettiva;
  6. codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Parametri omogenei su base nazionale

La Banca Dati, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali ha ricevuto parere favorevole dal Garante per la Protezione dei Dati.

Decreto non ancora operativo

In verità si tratta di un decreto ancora non operativo in quanto lo diverrà dopo l’attuzione di quanto previsto all’articolo 2, comma 1 del decreto stesso e cioè che “La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le Regioni e le Province autonome”.

In pratica, dunque, si tratta, in atto di un provvedimento interlocutorio che potrà essere applicato dopo l’affidamento al soggetto, scelto con procedura ad evidenza pubblica, che sarà relizzata e gestita attraverso una procedura informatica che dovrà essere realizzata dal soggetto preventivamente selezionato.

Il decreto è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma l’attuazione dello stesso potrà verificarsi soltato (speriamo) nei primi mesi del 2022 con la speranza che diventi operativo per la prossima stagione.



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