Misure a sostegno di lavoratori e famiglie: il Decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale
di Redazione tecnica - 06/05/2023
È già in vigore il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023, n. 103. Dopo l’approvazione della bozza nella simbolica data del 1° maggio 2023, nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, sono così operative le disposizioni relative alle “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Decreto Lavoro: il provvedimento in Gazzetta Ufficiale
Il decreto, composto da 45 articoli ripartiti in 5 Capi e da un allegato, è così articolato:
- CAPO I - NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
- Art. 1 - Assegno di inclusione
- Art. 2 - Beneficiari
- Art. 3 - Beneficio economico
- Art. 4 - Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio
- Art. 5 - Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL
- Art. 6 - Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
- Art. 7 - Controlli
- Art. 8 - Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare
- Art. 9 - Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione
- Art. 10 - Incentivi
- Art. 11 - Coordinamento, monitoraggio e valutazione
- Art. 12 - Supporto per la formazione e il lavoro
- Art. 13 - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
- CAPO II - INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE
REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI,
NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI
- Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva
- Art. 16 - Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 17 - Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
- Art. 18 - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore
- CAPO III - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE
SOCIALI E DI LAVORO
- Art. 19 - Fondo nuove competenze
- Art. 20 - Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
- Art. 21 - Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
- Art. 22 - Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
- Art. 23 - Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Art. 24 - Disciplina del contratto di lavoro a termine
- Art. 25 - Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
- Art. 26 - Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
- Art. 27 - Incentivi all’occupazione giovanile
- Art. 28 - Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
- Art. 29 - Estensione della clausola di salvezza
- Art. 30 - Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
- Art. 31 - Completamento dell’attività liquidatoria Alitalia
- Art. 32 - Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
- Art. 33 - Disposizioni per l’Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico
- Art. 34 - Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone
- Art. 35 - Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
- Art. 36 - Disposizioni in materia di lavoro marittimo
- Art. 37 - Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
- Art. 38 - Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua
- capo IV - MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
- Art. 39 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
- Art. 40 - Misure fiscali per il welfare aziendale
- Art. 41 - Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale
- Art. 42 - Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori
- Art. 43 - Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi
- CAPO V - DISPOSIZONI FINALI
- Art. 44 - Disposizioni finanziarie
- Art. 45 - Entrata in vigore
Misure di inclusione sociale e lavorativa
Si conferma l’inserimento dal 1° gennaio 2024 dell’Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. All’art. 2 sono riportati i requisiti necessari per poterlo richiedere, tra cui un valore ISEE non superiore a 9.360 euro. Esso non può essere inferiore a 480 euro annui, è erogato mensilmente ed è valido per 18 mesi; può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
La piattaforma SIILS
Per permettere l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione, viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, realizzato dall’INPS. I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, riguardanti i soggetti attivi e occupabili. I soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non considerati “fragili”, perderanno il beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o part time al 60% e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Allo stesso modo, sono previsti incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, con l’esonero per un anno dal versamento del 100% o dei complessivi contributi previdenziali ad con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 8.000 euro all’anno;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, con l’esonero per un anno dal versamento del 50% o dei complessivi contributi previdenziali ad con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di 4.000 euro all’anno.
Supporto per la formazione e il lavoro
Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni facenti parte di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro annui e privi dei requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo per sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.
Tra queste misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Per accedere a queste misure è necessario registrarsi su una piattaforma informatica nazionale. Il compenso riconosciuto è di 350 euro al mese per un anno.
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Con il Decreto viene istituito un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, coprendo anche incidenti antecedenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2018 e 2 milioni annui a partire dal 2024.
Si prevedono inoltre:
- l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
- l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
- l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.
Infine sono state introdotte alcune disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Disciplina dei contratti a termine: le novità del Decreto Lavoro
Tra le novità previste per i contratti a tempo determinato, si stabilisce che essi potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Previsti anche Incentivi all’occupazione giovanile (art. 27) e per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28).
Misure a sostegno dei lavoratori e di riduzione della pressione fiscale
Si conferma all’art. 39 il taglio del cuneo fiscale, con il passaggio dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, esclusa la tredicesima mensilità. L’esenzione è al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Questa manovra si tradurrà in aumento della contribuzione netta per i mesi indicati.
Viene inoltre innalzata la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Maggiorato anche l’assegno unico per i genitori vedovi, che viene così equiparato a quello destinato ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
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