Nomina professionista a responsabile area tecnica: ANAC sull'inconferibilità incarichi

di Redazione tecnica - 18/11/2024

Un professionista che nel periodo antecedente all’attribuzione di un incarico dirigenziale, ha svolto attività e incarichi a favore della stessa Amministrazione e addirittura della stessa area, non può essere nominato responsabile, ricorrendo infatti i presupposti dell’art. 4 del d.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità degli incarichi.

Inconferibilità incarichi: no alla nomina se si è svolta attività per la stessa PA

A spiegarlo è ANAC, con la delibera del 23 ottobre 2024, n. 490, con la quale ha stabilito l’inconferibilità a un architetto dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune, avendo svolto nel biennio precedente ( e quindi nel c.d. “periodo di raffreddamento”) alcuni incarichi professionali per la stessa Amministrazione, comprendenti tra l'altro una collaborazione continuativa con l’Ufficio Tecnico.

Queste collaborazioni, benché formalmente non dirigenziali, si sono protratte per quasi tutto il biennio precedente alla nomina e sono state retribuite con compensi regolari.

Le norme sull'inconferibilità degli incarichi

Preliminarmente ANAC ha ricordato che la norma è stata di recente novellata dalla legge n. 21/2024, in vigore dal 27 marzo 2024, ma nella versione vigente al momento in cui all’interessato sono stati conferiti gli incarichi prevedeva che: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti – lettera c) - gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

Tanto premesso, gli elementi costitutivi della fattispecie di inconferibilità attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

  1. avere svolto, nel biennio precedente all’assunzione dell’incarico (c.d. “periodo di raffreddamento”), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico
  2.  assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

L’accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va peraltro condotto tenendo conto dell’orientamento ANAC n. 99/2014 che sancisce: “Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività”.

Elementi per la valutazione dell'inconferibilità

Inoltre l’art. 4 non attribuisce rilievo:

  • né alla “causa” dell’atto di conferimento;
  • né al fatto che quest’ultimo sia adottato al fine di sopperire all’assenza di altri dipendenti.

Pertanto, la norma si “disinteressa” allo scopo per il quale l’attività – a favore della P.A. – sia svolta.

In secondo luogo, non appaiono rilevanti le considerazioni attinenti alla presunta necessità (affinché sia integrata l’ipotesi di inconferibilità prevista dall’art. 4) che l’interessato svolga attività professionale a favore della P.A. mediante un’organizzazione “in proprio”, con utilizzo di mezzi in autonomia e assunzione dei rischi.

Tali concetti – di matrice prettamente civilistica (cfr., ad esempio, art. 1655 c.c.) – non appaiono assumere rilievo all’interno della cornice normativa dell’art. 4 del decreto n. 39/2013.

La norma, infatti, subordina il configurarsi della fattispecie di inconferibilità al fatto che l’interessato, prima dell’assunzione dell’incarico c.d. “in destinazione”, abbia svolto attività professionali “regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione”.

Dunque, il discrimen tra un’attività rilevante o meno, ai fini dell’integrazione dell’art. 4 risiede proprio nel fatto che l’attività svolta dall’interessato sia sottoposta a un potere di regolazione o finanziamento (o comunque retribuzione) da parte della P.A.

La delibera ANAC

Pertanto, alla luce degli incarichi svolti appare che tra l’interessato e l’ente comunale sia intercorso, in epoca antecedente al conferimento dell’incarico di Responsabile, un rapporto lavorativo/collaborativo piuttosto consolidato nel tempo, avendo lo stesso intrattenuto rapporti professionali con il Comune (in particolare, con l’UTC) per quasi tutto il periodo biennale precedente al conferito dell’incarico.

Considerato inoltre che “Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013” e che l’incarico conferito a favore dell’interessato ppare rientrare tra quelli dirigenziali esterni così come definiti dal d.lgs. n. 39, per altro afferente la stessa Area rispetto alla quale l’architetto aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali, esso è avvenuto in violazione dell’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.



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Delibera