Norme Tecniche Armonizzate: la CGUE dice sì alla divulgazione pubblica
di Redazione tecnica - 08/03/2024
Le Norme Tecniche Armonizzate fanno parte del diritto dell’Unione e in quanto tali devono essere accessibili a tutti, se non rientrano tra le eccezioni in materia previste dallo stesso ordinamento eurounitario.
Accesso a Norme Tecniche Armonizzate: la sentenza della CGUE
A stabilirlo è la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 marzo 2024, resa nella causa C‑588/21, con cui ha annullato il diniego di accesso a quattro norme armonizzate opposto dalla Commissione Europea e già avallato dal Tribunale dell’Unione europea con la sentenza T-185/19 del 14 luglio 2021, rifiuto che era stato motivato come tutela degli interessi commerciali e della proprietà intellettuale.
Una sentenza i cui effetti andranno oltre il settore specifico della causa in esame (giocattoli e oggetti in nichel), investendo anche quello delle costruzioni e dell’edilizia, dove le norme tecniche armonizzate rappresentando un punto di riferimento fondamentale per l'apposizione della marcatura CE o per redigere la dichiarazione di prestazioni (DoP).
La causa è stata portata avanti da due Associazioni che hanno evidenziato in particolare due errori di diritto commessi dal Tribunale:
- quando ha dichiarato che le norme armonizzate richieste rientrano nell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n.1049/2001, volta a tutelare gli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- quando non ha riconosciuto l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi di detto articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, alla divulgazione di tali norme.
Secondo le Associazioni ricorrenti, le norme armonizzate richieste fanno parte del diritto dell’Unione, il quale deve essere liberamente accessibile e che, nel caso specifico (sicurezza dei giocattoli) riguardano questioni fondamentali per i consumatori, per i produttori e per tutti gli altri partecipanti alla catena di approvvigionamento, poiché sussiste una presunzione, di conformità alla normativa dell’Unione, applicabile laddove siano soddisfatti i requisiti previsti da tali norme.
Non solo: il Tribunale avrebbe anche sbagliato nel considerare che l’interesse pubblico di garantire la funzionalità del sistema europeo di normazione prevalga sulla garanzia dell’accesso libero e gratuito alle norme armonizzate. Le norme armonizzate richieste dovrebbero essere considerate come documenti legislativi, dato che la loro procedura di adozione costituirebbe un caso di delega normativa «controllata».
Accesso documentale: diritto garantito a tutti i cittadini della UE
Preliminarmente, la CGUE ha ricordato che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, è garantito a qualsiasi cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dall’articolo 15, paragrafo 3, TFUE nonché dall’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’esercizio di tale diritto, per quanto riguarda l’accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, è disciplinato dal regolamento n. 1049/2001, il quale, ai sensi del suo articolo 1, mira, in particolare, a «definire i principi, le condizioni e le limitazioni» di tale diritto, «in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile», e a «definire regole che garantiscano l’esercizio più agevole possibile [del medesimo] diritto».
In particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede specificamente un diritto d’accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
- in forza del successivo paragrafo 2, dette istituzioni possono, secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni, concedere l’accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro;
- l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino e ultima parte di frase, del regolamento stabilisce che tali istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
Norme armonizzate fanno parte del diritto dell'Unione
Dal tenore della disposizione, l’eccezione non è applicabile quando un interesse pubblico prevalente giustifichi la divulgazione del documento in questione.
Non solo: già in precedenza la Corte ha dichiarato che una norma armonizzata, adottata sul fondamento di una direttiva ed i cui riferimenti siano stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione, in virtù dei suoi effetti giuridici.
Riguardo la procedura di elaborazione delle norme armonizzate, essa è stata stabilita dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 1025/2012 e che, conformemente alle disposizioni di cui al capo III di tale regolamento, la Commissione svolge un ruolo centrale nel sistema europeo di normazione. Sebbene l’elaborazione di tali norme sia affidata a un organismo di diritto privato, solo la Commissione ha il potere di richiedere l’elaborazione di una norma armonizzata al fine di attuare una direttiva o un regolamento, decidendo di pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Inoltre, benché il regolamento n. 1025/2012 preveda, al suo articolo 2, punto 1, che il rispetto delle norme armonizzate non è obbligatorio, i prodotti che rispettano tali norme beneficiano di una presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione sull’armonizzazione. Questo effetto giuridico, conferito da tale legislazione, costituisce una delle caratteristiche essenziali di dette norme e le rende uno strumento fondamentale per gli operatori economici, ai fini dell’esercizio del diritto alla libera circolazione dei beni o dei servizi nel mercato dell’Unione.
Di conseguenza, quando una legislazione dell’Unione prevede che il rispetto di una norma armonizzata dia luogo a una presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali di tale legislazione, ciò significa che qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda contestare utilmente tale presunzione in relazione a un determinato prodotto o servizio deve dimostrare che quest’ultimo non soddisfa tale norma o che detta norma è inadeguata.
Nel caso in esame le norme armonizzate richieste, conformi alle Direttive di rifermento fanno parte del diritto dell’Unione e per cui su di esse sussiste un interesse pubblico all’accesso.
L'accesso alle norme armonizzate è giustificato da interesse pubblico prevalente
Da tutte queste considerazioni, si ricava che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate richieste.
Pertanto, conclude la CGUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che nessun interesse pubblico prevalente giustificava, la divulgazione delle norme armonizzate richieste, motivo per cui la sentenza del Tribunale è stata annullata. La Commissione avrebbe infatti dovuto riconoscere, la sussistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, derivante dai principi dello Stato di diritto, di trasparenza, di apertura e di buon governo, e tale da giustificare la divulgazione delle norme armonizzate richieste, le quali fanno parte del diritto dell’Unione in virtù dei loro effetti giuridici.
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