Nullità dei contratti stipulati da società di ingegneria con privati: interviene la Corte Costituzionale
di Redazione tecnica - 04/12/2024
Sono pienamente legittimi i contratti stipulati dalle società di ingegneria con i privati anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), senza che si possa ravvisare un’incostituzionalità delle norme.
Contratti stipulati da società di ingegneria con privati: non sono nulli
A chiarirlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza del 21 novembre 2024, n. 184, in relazione alle questioni sollevate da una Corte d’Appello, chiamata a decidere sul rapporto contrattuale intercorrente tra un Condominio e una società di ingegneria cessionaria di un contratto, avente a oggetto attività propedeutiche e necessarie a ottenere il contributo pubblico per la riparazione dell’edificio condominiale, danneggiato dal sisma del 2009.
Il Condominio aveva comunicato il recesso dal contratto, adducendo delle inadempienze da parte della società di ingegneria, motivo per cui era nato un contenzioso con la richiesta di risarcimento danni.
Contro questa domanda, il Condominio ha anche eccepito la nullità della cessione del contratto nei confronti della società, per contrasto con il divieto di svolgere l’attività professionale nelle forme delle società commerciali. Quel divieto, previsto dalla legge n. 1815 del 1939, sarebbe venuto meno, a parere del Condominio, solo con la legge n. 183/2011, successiva alla cessione del contratto avvenuta in data 9 aprile 2009.
In primo grado, il Tribunale avevaa escluso la nullità dedotta dal Condominio, richiamando, a sostegno di tale impostazione, la sentenza della Corte di cassazione n. 22534/2022, che aveva avallato la tesi della norma di interpretazione autentica con riguardo alla disciplina censurata.
Il Condominio ha impugnato la sentenza di primo grado e la Corte d’appello ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124/2017, che considera validi i contratti conclusi, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 266/1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati.
Secondo la Corte d’Appello, le norme non potrebbero essere qualificate come di interpretazione autentica e non risponderebbero ad alcun interesse pubblico prioritario. Difetterebbero, pertanto, i presupposti necessari a rendere l’intervento legislativo retroattivo compatibile con il principio «di “ragionevolezza”», determinando un’ingiustificata disparità di trattamento non solo con le altre società di professionisti, ma anche con le società di ingegneria nella forma della società di persone.
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