Nuove opere in area vincolata: terzo condono mai ammissibile
di Redazione tecnica - 12/09/2024
In presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, che vengono conseguiti all’interno di aree sottoposte a vincoli paesaggistici, il diniego dell’istanza di Terzo Condono è un atto dovuto, a prescindere dal fatto che il vincolo sia di inedificabilità assoluta oppure relativa.
Terzo Condono in area vincolata: quali opere sono sanabili
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 10 luglio 2024, n. 13967, rigettando il ricorso proposto per l’annullamento del diniego su un’istanza di sanatoria richiesta ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (c.d. Terzo Condono Edilizio).
Si fa presente che, a differenza del Primo Condono (Legge n. 47/1985) e del Secondo Condono (Legge n. 724/1994), il Terzo prevede regole ben più restrittive, soprattutto per gli abusi conseguiti in aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
All’interno delle aree tutelate infatti, possono essere sanate esclusivamente le opere qualificabili come “abusi minori”, ovvero quelle indicate all’Allegato 1, numeri 4, 5 e 6, dello stesso D.L. n. 269/2003.
In particolare, sono suscettibili di condono:
- opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5);
- opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).
Non possono invece essere condonate le opere riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dello stesso Allegato, ovvero le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia, neanche se il vincolo di inedificabilità dovesse essere solo relativo.
Abusi maggiori realizzati prima e dopo il vincolo: non sono sanabili
L’opera contestata nel caso in esame ha riguardato la realizzazione di un box di oltre 80 mq di pertinenza di un’abitazione, su area sottoposta a vincolo di parziale inedificabilità (falde idriche).
Il riferimento qui è rinvenibile all’art. 27 dello stesso decreto che disciplina il terzo condono, che stabilisce espressamente come non siano in alcun modo sanabili le opere che “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
In questo caso, peraltro, bisogna tener conto anche delle maggiori restrizioni imposte dalla L.R. Lazio n. 12/2004, che ha precluso la possibilità di condono anche per le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, che siano state conseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ciò posto, l’opera non è in alcun modo suscettibile di essere condonata, essendo qualificabile come nuova costruzione abusiva in area vincolata, ovvero un illecito maggiore di Tipologia 1.
Si precisa inoltre che, in casi come questi, risulta del tutto inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, vista la condizione di assoluto divieto di condono stabilita dal legislatore.
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