Le nuove parziali difformità tollerate dopo il Salva Casa

di Gianluca Oreto - 12/12/2024

Nell’attesa che la “mini-guida” (anche definita “bigino”) del Ministero delle Infrastrutture possa sciogliere i dubbi accumulati sul d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) nella sua versione aggiornata post Legge n. 105/2024, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), spetta ai liberi professionisti e ai tecnici dei Comuni presentare ed esaminare le nuove istanze.

Salva Casa già operativo

Lo ha chiarito recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato stampa che ha fatto molto discutere e che ha confermato la piena operatività del Salva Casa. Benché sia chiaro a tutti che ogni legge “È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”, è altrettanto evidente che su alcune delle nuove disposizioni sarà necessario uno sforzo aggiuntivo che esuli da una semplice “mini-guida” esplicativa.

Ciò che al momento blocca la presentazione delle nuove istanze è:

  • l’assenza di modulistica;
  • il mancato aggiornamento delle piattaforme digitali;
  • l’assenza di indicazioni chiare sulle sanzioni da applicare per la nuova sanatoria semplificata.

Esistono, però, anche alcune disposizioni che non necessitano di una fase istruttoria dello Sportello Unico Edilizia e che il libero professionista può già utilizzare efficacemente.

Tra queste:

  • le nuove tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis (sulle quali sarebbe necessario solo l’aspetto relativo al comma 3-bis che riguarda il rispetto delle prescrizioni strutturali);
  • i casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo di cui all’art. 34-ter e che riguardano:
    • le varianti ante ’77 (commi 1, 2 e 3);
    • l’agibilità sanante (comma 4).

In questo approfondimento ci concentreremo sulle parziali difformità di cui al comma 4 dell’art. 34-ter.

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