Nuovo Codice Appalti e affidamenti diretti: chiarimenti dal MIT sul sottosoglia
di Redazione tecnica - 17/10/2023
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha introdotto alcune novità sull’affidamento diretto, in particolare per gli appalti sottosoglia relativi a servizi alla persona.
Affidamento diretto di servizi: il parere del MIT sul sottosoglia
Lo conferma il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, citando la relazione Illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, pag. 181, per cui con il comma 8 dell’art. 128 "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (...)".
Il riferimento è appunto agli affidamenti e all’esecuzione di servizi alla persona di importo sottosoglia, sui quali ha chiesto chiarimenti una stazione appaltante. Nel dettaglio, la SA ha evidenziato come nel d.Lgs. n. 36/2023 l'art. 95, comma 3, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 secondo cui “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”, sia stato sostituito dall'art. 108, comma 2, con previsioni differenti. Da qui il dubbio se la nuova norma confermi o meno che sotto i 140mila euro, anche per i servizi sociali, si possa esercitare l'affidamento diretto, quindi discrezionale (senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica), e senza utilizzare il criterio OEPV.
Le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti
Nel rispondere con il parere del 5 luglio 2023, n. 2103, il MIT ha appunto ricordato che l’art. 108, co. 2, d.Lgs. n. 36/2023 prevede che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1”.
Nel caso di sottosoglia, l'art. 128, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce, che "per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo", ossia la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, "tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti".
Sul comma 8, la Relazione Illustrativa al Codice, p. 181, rileva appunto che con esso "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (...)".
Sulla base di queste premesse, secondo il supporto giuridico, la risposta è negativa.
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