Nuovo Codice Appalti: il MIT interviene sugli affidamenti diretti
di Redazione tecnica - 02/03/2024
L’Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) definisce l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art.50, co.1 lett a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Una tipologia di affidamento sul quale una stazione appaltante ha richiesto al supporto giuridico del MIT alcuni chiarimenti, contenuti nel Parere del 26 febbraio 2024, n. 2301.
Affidamento diretto: il parere del MIT sull'applicazione della disciplina
Preliminarmente, il MIT ha ricordato che in base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
Da questa disposizione ne consegue la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano:
- in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023;
- per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici.
Vediamo nel dettaglio i singoli quesiti posti dalla Stazione Appaltante su:
- applicazione CCNL di settore negli affidamenti diretti;
- scorporo dei costi della maodopera dall'importo soggetto a ribasso;
- applicazione delle clausole sociali;
- utilizzo del criterio dell'OEPV;
- costi manodopera e sicurezza;
- possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale.
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