Nuovo condono edilizio e illegittimità costituzionale: cosa sta accadendo in Sicilia?
di Nunzio Santoro - 21/07/2023
L’estate non poteva non riservarci altre sorprese in campo edilizio.
Infatti, mentre si discute in commissione all’ARS del disegno di legge n. 499 “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia” e dell’emendamento (presentato dall’on.Le Assenza) relativo al primo condono per gli immobili ricadenti nella fascia dei 150 m. dalla battigia, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 147/2023 (pubblicata nella G.U. I serie speciale n. 29 del 19/07/2023), che dichiara incostituzionali alcuni articoli della L.R. n. 13 del 25/05/2022 “Legge di stabilità regionale 2022-2024.” che apportava modifiche anche alla L.R. 16/2016.
La sentenza della Corte Costituzionale
Tale sentenza si riferisce al ricorso n. 48/2022 riguardante il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 11, 13, commi 15, 32, 90 e 93, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria lo stesso giorno, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Solo 20 pagine di sentenza per dichiarare, come da dispositivo, l’illegittimità costituzionale di alcune parti, e nello specifico:
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 32, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;
- dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall’art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»;
Riepilogo
Cerchiamo di fare una sintesi con lo specchietto riepilogativo che segue:
N |
Impugnativa sentenza 147/2023 alla L.R. 13/2022 (articoli/commi dichiarati illegittimi) |
L.R. 16/2016 L.R. 16/2017 e L.R. 15/2005(a seguito della impugnativa) |
1 |
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024); Art. 12, comma 11 All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto istitutivo del vincolo di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.". |
L.R. 16/2016 Art. 25 (Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica.) 1. L'articolo 182, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e definite con il rilascio di concessione in sanatoria non precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Anche in tali ipotesi l'autorità competente alla gestione del vincolo è obbligata ad accertare la compatibilità paesaggistica della costruzione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge regionale 27dicembre 1978, n. 71, l'accertamento avviene su istanza di parte ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 oppure d'ufficio qualora l'autorità competente alla gestione del vincolo sia chiamata a valutare la compatibilità paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni di cui al comma 1. In tale ultima ipotesi dell'avvio d'ufficio del procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica della costruzione, è data comunicazione all'interessato ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.
4. Ove sia accertata la compatibilità paesaggistica della costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 |
2 |
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15, lettera b), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; Art. 13, comma 15 15. All' articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo le parole "nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge" sono aggiunte le parole "o realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati" |
L.R. 15/2005 Art. 1 (Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi) 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni; d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime; e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto; f bis) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione; f ter) ricettività diffusa e ricettività "open air"; f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori. 1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro. 1 ter. ------------- (comma abrogato) 1 quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili. 1 quinquies. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni. 3. Il mancato pagamento del canone annuo entro il 15 settembre di ciascun anno comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza. 4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera
a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse
all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate
opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei
piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi
della presente legge 5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti: a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili; b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari. |
3 e 5 |
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 32, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; Art. 13, comma 32 All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 2 la lettera b) è abrogata. L’art. 2, comma 1 della L.R. 2/2002 al punto b) stabiliva che all’art. 5 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, erano apportate le seguenti modifiche: b) alla lett. d), punto 4), dopo la parola “ammezzati” sono aggiunte le parole “esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;
- dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall’art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»; |
L.R. 16/2016 Art. 5 (Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite: 1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei
sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati
e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m.
2,20 esistenti 4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori,
degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge aventi
altezza minima di m. 2,20 è consentito |
4 |
- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022; Art. 13. Comma 93 Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025". |
L.R. 16/2017 Art. 49 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola "realizzati" sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge". 2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della
pubblicazione della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono
stati già comunicati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione
degli stessi è prorogato fino al 31 dicembre 2020
"Art. 21 bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).". 3. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2016, dopo le parole "si applicano ai volumi principali e" sopprimere la parola "non". |
Conclusioni
Bisogna osservare che con l’art. 19 della L.R. n. 8 del 11/07/2023, pubblicata nel supplemento ordinario G.U.R.S. 14 luglio 2023, n. 29, il termine del 30 giugno 2023 di cui al punto 1 lett. d) del comma 1 dell’art. 5 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è stato modificato al 30 dicembre 2023.
Seguendo il ragionamento fatto dalla Corte Costituzionale, in via consequenziale, anche tale termine del 30 dicembre 2023 è da ritenersi illegittimo.
Pertanto il recupero abitativo, a far data dalla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale n. 147/2023 sarebbe consentito solo per gli immobili realizzati entro la data di entrata in vigore della L.R. 16/2016.
Restiamo in attesa di approfondimenti anche dal Dipartimento Regionale Urbanistica e ci prepariamo alla prossima sentenza per discutere delle impugnative che verranno.
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